Cassazione Civile, Ordinanza n. 23995/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, laureati in medicina e iscritti tra il 2006 e il 2014 a corsi di formazione in medicina generale, avevano agito contro lo Stato chiedendo il risarcimento del danno per aver percepito una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta ai medici iscritti alle scuole di specializzazione post lauream. Sostenevano che i due percorsi formativi fossero sostanzialmente sovrapponibili e che la disparità di trattamento economico fosse irragionevole, discriminatoria e contraria al diritto comunitario; in cassazione hanno dedotto che la sentenza d'appello fosse nulla perché la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di principi riferiti a una fattispecie diversa, ossia quella degli specializzandi medici, senza comprendere correttamente le loro doglianze.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse un vero diritto azionabile dai ricorrenti, poiché nell'ordinamento dell'Unione non esiste una norma che determini la misura dell'adeguata remunerazione né un obbligo di parità di trattamento economico tra medici specializzandi e frequentanti corsi di formazione in medicina generale. Di conseguenza, la censura sulla motivazione non poteva portare alla cassazione della sentenza: il dispositivo di rigetto è stato confermato, con correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso le spese per indefensio delle amministrazioni e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la correzione della motivazione quando il dispositivo della decisione impugnata è conforme a diritto, pur se la motivazione è impropria o erronea.
primo comma, ultimo periodo
consente il rinvio, per le ulteriori considerazioni, a un precedente conforme della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
indica il parametro rispetto al quale calcolare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
era stata richiamata nei gradi di merito quale termine quinquennale di prescrizione, ma la Corte di cassazione non fonda la decisione sulla prescrizione, bensì sulla inesistenza del diritto azionato.
Direttiva 82/76/CEE
l'obbligo di adeguata remunerazione previsto dall'allegato non consente di desumere dalla normativa UE la misura concreta della remunerazione.
Direttiva 75/362/CEE
richiamata dai ricorrenti nei gradi di merito come parte del quadro comunitario invocato, ma ritenuta non idonea a fondare il diritto al trattamento economico preteso.
Direttiva 75/363/CEE
richiamata dai ricorrenti nei gradi di merito come parte del quadro comunitario invocato, ma ritenuta non idonea a fondare il diritto al trattamento economico preteso.
Massime di principio
- Non può parlarsi di prescrizione di un diritto quando, all'esito dell'esame della domanda, il diritto stesso risulta non previsto dall'ordinamento.
- La responsabilità dello Stato per attività normativa è configurabile solo in presenza di una violazione di precetti sovranazionali; se il diritto dell'Unione non disciplina la misura del trattamento economico preteso, non sussiste un inadempimento idoneo a fondare il risarcimento.
- L'obbligo di 'adeguata remunerazione' previsto dal diritto UE per taluni percorsi formativi non autorizza il giudice nazionale a determinarne la misura in assenza di parametri normativi europei specifici.
- Il trattamento economico differenziato tra due percorsi formativi può essere legittimo quando essi presentano natura, contenuto, finalità e disciplina organizzativa diversi, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.
- Quando il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, un'eventuale erroneità della motivazione può essere sanata in cassazione mediante correzione della motivazione, senza cassazione della decisione.
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