Cassazione Civile, Ordinanza n. 18869/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi e IRAP presentata per l'anno d'imposta 2005. L'Ufficio recuperava somme per omesso versamento di IRAP e per utilizzo/recupero di un credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate. La curatela fallimentare impugnava la cartella sostenendo, da un lato, che era necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 6, comma 5, L. n. 212/2000; dall'altro, che la CTR aveva erroneamente escluso l'esistenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione e aveva omesso di valutare adeguatamente la documentazione sul credito d'imposta. Con il terzo motivo denunciava motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la sentenza d'appello non avesse spiegato perché le contestazioni sul credito non fossero documentate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza di appello conteneva una ratio decidendi intellegibile e una motivazione sufficiente al minimo costituzionale. Ha inoltre rigettato i primi due motivi, affermando che la comunicazione di irregolarità non è dovuta in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel caso concreto, il ruolo era stato formato per mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione e, quanto al credito d'imposta, la contribuente non aveva fornito prova contraria, risultando anche che il credito utilizzato in compensazione era diverso da quello allegato in giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La procedura di liquidazione automatizzata consente l'iscrizione a ruolo senza previa comunicazione di irregolarità quando l'iscrizione deriva dal mero mancato pagamento di quanto già risultante dalla dichiarazione e non vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma della liquidazione automatizzata ai fini del controllo formale/automatico delle dichiarazioni IVA, nel contesto dell'iscrizione a ruolo.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera quando la cartella deriva dal mero mancato pagamento di quanto dichiarato.
La parte che contesta il recupero del credito deve fornire la prova contraria dei presupposti dedotti a base della pretesa fiscale o della propria deduzione difensiva.
La motivazione è nulla solo se manca, è apparente, perplessa o incomprensibile, cioè se non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e intellegibile; nel caso concreto la CTR ha superato la soglia del minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il rito tributario rinvia alle norme del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione compatibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 63, comma 1, lett. b), L. n. 289/2002
È la norma che disciplina il credito d'imposta per l'incremento occupazionale, credito che nel caso concreto risultava utilizzato in compensazione.
art. 62, comma 1, lett. a), L. n. 289/2002
È la norma relativa a un diverso credito d'imposta, maturato previa istanza telematica, distinta dal credito utilizzato dal contribuente nel caso concreto.
Massime di principio
- La comunicazione di irregolarità prevista per il controllo automatizzato delle dichiarazioni non è un adempimento sempre necessario: è dovuta solo quando l'iscrizione a ruolo dipenda da incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Quando la cartella deriva dal mero mancato pagamento di importi già emergenti dalla dichiarazione, il contribuente non può invocare la nullità per omessa comunicazione preventiva.
- Nel giudizio di legittimità la motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non sono più deducibili in cassazione le semplici insufficienze o contraddizioni argomentative.
- Nel processo tributario il giudice può ritenere corretta la pretesa fiscale se la parte che contesta il recupero non fornisce prova contraria specifica e documentata.
- Ai fini della corretta decisione sulla compensazione di crediti d'imposta, rileva la corrispondenza tra il credito effettivamente utilizzato e quello dedotto o documentato dalla parte; l'allegazione di un credito diverso non è idonea a smentire la pretesa erariale.
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