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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18826/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce dalla contestazione di alcuni manufatti realizzati sul fondo dei convenuti in prossimità del confine con il fondo degli attori: una finestra prospiciente, un porticato poi tamponato con creazione di volumetria e una veranda-giardino d’inverno realizzata nel 2009 mediante chiusura di una terrazza preesistente. Gli attori chiedevano la demolizione delle opere abusive e il risarcimento del danno, sostenendo la violazione delle distanze legali e delle norme urbanistiche locali. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava il rigetto e, in accoglimento dell’appello incidentale dei convenuti, condannava gli attori anche alle spese di entrambi i gradi. In cassazione venivano dedotti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e delle N.T.A. comunali quanto al manufatto V3, sostenendo che la veranda chiusa non fosse inserita in una sagoma preesistente e dovesse rispettare la distanza minima dal confine; 2) travisamento della prova sulla copertura/tettoia, ma senza superare il problema della c.d. doppia conforme; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi al verbale di mediazione e alla consulenza tecnica, doglianza ritenuta non pertinente alla ratio decidendi; 4) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e delle N.T.A. quanto al manufatto V2, sostenendo che il porticato non potesse essere considerato sagoma rilevante e che alcune misure escludessero la sua rilevanza ai fini delle distanze; 5) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese in ragione della novità e incertezza delle questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la violazione delle distanze con riferimento alla veranda-giardino d’inverno (V3), applicando in modo improprio il principio del "vuoto per pieno". La Corte ha chiarito che tale principio vale per strutture tridimensionali preesistenti, come i porticati dotati di pilastri e copertura, ma non per una terrazza scoperta priva di copertura e di pilastri sporgenti, anche se dotata di parapetti o spiccato. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo motivo per difetto dei requisiti richiesti nel caso di doppia conforme, e il terzo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, confermando che per il manufatto V2 il porticato preesistente costituiva spazio già compreso nella sagoma del fabbricato e che, chiuso, non proiettava in avanti l’edificio né riduceva la distanza dal confine. Il quinto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 872 c.c.

    Le norme locali sulle distanze, integrando la disciplina codicistica, possono fondare la tutela ripristinatoria tra privati quando violano prescrizioni urbanistiche rilevanti ai sensi delle distanze legali.

  • art. 873 c.c.

    La distanza legale va misurata rispetto alla costruzione rilevante in senso tecnico-giuridico; il principio del "vuoto per pieno" è applicabile solo se vi è una preesistente struttura tridimensionale idonea a definire la sagoma dell’edificio.

  • art. 875 c.c.

    Il principio di prevenzione può risultare derogato da regolamenti edilizi che impongano distanze dal confine, rendendo l’arretramento obbligatorio e assoluto salvo diversa previsione espressa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per i motivi di violazione di legge relativi alle distanze e alla qualificazione della sagoma.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi e per travisamento della prova, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili o non pertinenti.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non si indicano e confrontano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato per l’applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato quale fonte della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La Corte d’appello aveva applicato il criterio della soccombenza; la censura sulla mancata compensazione è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • In tema di distanze legali, la deroga al distacco minimo può operare solo quando l’ampliamento consista nella chiusura di spazi aperti già compresi nella sagoma tridimensionale preesistente del fabbricato; non è sufficiente la mera esistenza di una superficie di appoggio o di un elemento orizzontale privo di copertura e strutture verticali.
  • La regola del c.d. "vuoto per pieno" è applicabile ai porticati o ad analoghe strutture già complete di pilastri e copertura, poiché la successiva chiusura non altera la proiezione dell’edificio né la distanza dal confine; non si estende invece a una terrazza scoperta che, dopo la chiusura, diventi ex novo volume edilizio.
  • Le norme urbanistiche locali possono integrare la disciplina delle distanze, ma non possono alterare il concetto civilistico di costruzione rilevante nei rapporti tra privati: esse regolano il calcolo delle distanze, non la nozione sostanziale di costruzione o di sagoma.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nel caso di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • Il motivo per omesso esame di fatti decisivi deve essere riferibile alla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; non è idoneo quando investe circostanze soltanto richiamate nell’elenco dei documenti o in passaggi non decisivi della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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