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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18831/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di due buoni postali fruttiferi della serie AA3, sottoscritti nel 2002. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda della sottoscrittrice e rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dall’emittente. Il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione ritenendo che, per i buoni della serie AA3, la scadenza dovesse essere individuata nel termine del settimo anno successivo all’anno di emissione, con conseguente maturazione della scadenza al 31 dicembre 2009 e prescrizione decennale non ancora compiuta alla data della richiesta di rimborso. La società emittente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 e dell’art. 8 del d.m. 17 ottobre 2001, per avere il tribunale interpretato erroneamente la disciplina di prescrizione dei buoni; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 398 del 2003 e degli artt. 2935, 2936, 2962 e 2963 c.c., per avere individuato in modo errato la data di decorrenza della prescrizione decennale, senza considerare la disciplina regolamentare richiamata.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che l’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie già emesse non ancora prescritte, ha esteso il termine di prescrizione da cinque a dieci anni e ha anche modificato il dies a quo, che coincide con la data di scadenza del titolo e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il buono poteva essere riscosso. Poiché il tribunale si era discostato da tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudice monocratico, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.m. 19 dicembre 2000

    "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"

    La Corte lo interpreta nel senso che il termine di prescrizione dei buoni postali è decennale e decorre dalla data di scadenza del titolo.

  • art. 10, comma 2, d.m. 19 dicembre 2000

    "Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente"

    La Corte vi ricava che la nuova disciplina si applica anche alle serie già emesse, purché non ancora prescritte secondo la normativa precedente.

  • art. 8 d.m. 17 ottobre 2001

    È richiamato come fonte disciplinante la serie di buoni oggetto della lite, ma la Corte ne valorizza il coordinamento con l’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 secondo il principio già affermato in giurisprudenza.

  • art. 23 d.P.R. n. 398 del 2003

    La censura ricorsuale lo richiama quale norma non adeguatamente considerata dal giudice di merito nella determinazione della scadenza e della prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la decorrenza della prescrizione.

  • art. 2936 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la decorrenza della prescrizione.

  • art. 2962 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la decorrenza della prescrizione.

  • art. 2963 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la decorrenza della prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di buoni postali fruttiferi, se una disposizione regolamentare estende il termine di prescrizione anche alle serie già emesse non ancora prescritte, la nuova disciplina si applica integralmente, compreso il dies a quo della prescrizione.
  • La prescrizione dei buoni postali fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo prevista dalla disciplina applicabile, non dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni erano riscuotibili, quando la normativa successiva abbia espressamente sostituito il criterio precedente.
  • Il giudice di merito che ricostruisca la scadenza e la prescrizione dei buoni in modo incompatibile con il tenore letterale della disciplina regolamentare incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
  • Quando la Corte di cassazione ha già affermato un principio di diritto su una specifica questione di interpretazione regolamentare, il giudice di rinvio deve uniformarsi a tale principio nel nuovo esame della causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
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