Cassazione Civile, Ordinanza n. 18825/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione proposta dagli eredi di un soggetto che assumevano di essere divenuti proprietari di un fondo sito in Pontecagnano Faiano per successione e per acquisti anteriori. Essi sostenevano che due successive vendite di porzioni del medesimo fondo fossero nulle o inefficaci perché i venditori non avevano mai acquistato la titolarità dei beni, e chiedevano accertarsi il loro diritto di proprietà, dichiararsi la nullità dei contratti di vendita del 18 maggio 2004 e del 4 marzo 2004, ordinarsi la restituzione dei terreni e il risarcimento dei danni da trascrizione degli atti. Il Tribunale accolse la domanda di restituzione, dichiarando l'inefficacia dei due contratti, e rigettò la domanda risarcitoria. In appello la decisione fu confermata. Il soccombente in appello, tra gli acquirenti del fondo, propose ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza, lamentando che non fosse stata adeguatamente esaminata la competenza della sezione agraria e che la natura agricola del terreno emergesse da precedenti atti e da una sentenza penale; 2) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che gli acquirenti avevano derivato la proprietà da soggetti non chiamati in causa e che non si era adeguatamente affrontata la questione dell'usucapione e dell'integrazione del contraddittorio; 3) vizi di motivazione e violazione di norme processuali, contestando la composizione del collegio e richiamando esiti di un diverso giudizio, oltre a dedurre la mancata partecipazione di un erede necessario e la carenza di mandato di difensore di altra parte; 4) violazione di legge e di contratti collettivi, censurando il mancato rilievo di risultanze di altri procedimenti, dell'estinzione di domande avversarie, di una sentenza che attesterebbe la natura agricola del terreno, di una querela per smarrimento del fascicolo e della falsità di alcuni documenti. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per deficit espositivo, osservando che non consentiva di comprendere con chiarezza fatti di causa, domande, difese, svolgimento del processo e specificità delle censure, e che le doglianze erano affidate in modo confuso a riferimenti a procedimenti diversi e a documenti non adeguatamente indicati o pertinenti al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, rilevando la violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. per insufficiente e confusa esposizione dei fatti di causa e del processo. Ha ritenuto che il ricorso non permettesse di percepire immediatamente la vicenda sostanziale e processuale né di comprendere il senso delle singole censure, perché non esponeva in modo chiaro pretese, difese, eccezioni e ragioni poste a base della sentenza impugnata, e perché i motivi erano fondati su riferimenti disorganici ad altri procedimenti, anche penali, e a documenti non specificati nei contenuti e nella pertinenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.
invocato come parametro per dedurre una violazione delle norme sulla competenza, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di esposizione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
secondo motivo di ricorso
richiamato per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato ritenuto privo della necessaria chiarezza e specificità.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
richiamato per contestare vizi processuali e motivazionali, ma senza un'esposizione autosufficiente e coerente delle censure.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiede una esposizione chiara ed esauriente, sia pure sintetica, dei fatti di causa e dello svolgimento del processo, tale da consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda e il tenore delle doglianze senza ricorrere ad altre fonti o atti del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed autosufficiente dei fatti sostanziali e processuali, con indicazione delle domande, delle difese, delle eccezioni e delle ragioni della decisione impugnata; in mancanza, la Corte non è posta in condizione di scrutinare le censure e il ricorso è inammissibile.
- L'onere di specificità del ricorso non è un formalismo, ma è funzionale a consentire alla Corte di comprendere immediatamente l'oggetto della controversia e la portata delle doglianze senza dover attingere ad atti o fonti esterne al ricorso stesso.
- Censure formulate in modo confuso, o fondate su riferimenti a procedimenti diversi e a documenti non adeguatamente individuati e collegati alla causa, non soddisfano il requisito di autosufficienza e comportano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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