Cassazione Civile, Ordinanza n. 18824/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di un ordine giudiziale che imponeva alla società resistente di arretrare la propria autorimessa per rispettare le distanze legali rispetto all'immobile del ricorrente. Nel procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. il giudice dell'esecuzione aveva disposto modalità attuative dell'intervento, avvalendosi anche di una relazione tecnica, e successivamente aveva dichiarato eseguito l'obbligo di fare e archiviato la procedura. Il ricorrente ha contestato in particolare che l'esecuzione non fosse stata conforme al titolo e alle successive determinazioni esecutive, perché l'autorimessa sarebbe stata abbassata solo di 12 cm anziché di 60 cm come disposto dal giudice dell'esecuzione, con conseguente erroneità della declaratoria di avvenuta esecuzione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti, tra l'altro, omessa pronuncia sulla censura relativa alla parziale inesecuzione dell'opera, omesso esame di un fatto decisivo, violazione delle norme sull'opposizione agli atti esecutivi e sull'interpretazione del titolo, nonché errori nel ritenere necessaria l'impugnazione di alcuni atti del procedimento esecutivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, assorbiti il quarto, quinto, sesto e settimo, e fondato il terzo motivo, ravvisando un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Il giudice di merito non aveva risposto alla specifica doglianza secondo cui l'esecuzione materiale dell'obbligo era stata solo parziale, essendosi limitata a un abbassamento di 12 cm dell'autorimessa invece dei 60 cm indicati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Mantova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplinare l'esecuzione degli obblighi di fare; il provvedimento adottato in questa sede è rilevante ai fini della successiva contestazione della conformità dell'esecuzione al titolo.
l'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio contro il provvedimento che prende atto dell'avvenuta esecuzione dell'obbligo di fare e contro gli atti esecutivi dedotti come viziati.
art. 615, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel racconto processuale come opposizione all'esecuzione già proposta nel procedimento esecutivo; la Corte non ne tratta nel merito perché i relativi motivi sono stati rinunciati.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
dedotto come violato per pretesa decisione su una questione rilevata d'ufficio senza previo contraddittorio; il motivo è stato poi rinunciato e non esaminato.
richiamato in relazione alla definitività della precedente sentenza; il motivo è stato rinunciato e non esaminato.
richiamato con riferimento all'attestazione della definitività della sentenza precedente; il motivo è stato rinunciato e non esaminato.
il giudice di merito deve pronunciarsi sulla domanda o eccezione effettivamente proposta; la mancata risposta a una specifica censura integra omessa pronuncia e vizio processuale denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di omessa pronuncia e, più in generale, per gli errori in procedendo che consentono alla Cassazione l'esame diretto degli atti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo; il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura di omessa pronuncia.
dedotto per censurare l'interpretazione del titolo e delle modalità esecutive; il motivo è stato assorbito.
art. 111 Cost.
richiamato per affermare la ricorribilità in cassazione della sentenza che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Massime di principio
- Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione prende atto dell'avvenuta esecuzione di un obbligo di fare è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, anche se contestualmente viene dichiarata l'estinzione o la chiusura del processo esecutivo, poiché tale declaratoria ha natura meramente ricognitiva.
- In presenza di una specifica censura circa la non completa esecuzione dell'obbligo, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su quel fatto; risponde in modo viziato se sposta l'attenzione su questioni diverse, come la sola correttezza astratta delle modalità esecutive fissate in precedenza.
- L'omessa pronuncia su un motivo ammissibile integra un error in procedendo denunciabile ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c.; in tale caso la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del processo per verificare la reale portata della censura e la sua mancata decisione.
- Quando si contesta la mancata corrispondenza tra il comando esecutivo e l'attività materialmente compiuta, il giudice deve verificare l'effettiva esecuzione dell'obbligo nel suo contenuto concreto, non limitarsi a richiamare le modalità già stabilite in precedenza dal giudice dell'esecuzione.
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