Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18827/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi confinanti: le originarie attrici lamentavano che il vicino avesse edificato una porzione di tetto sporgente nella loro proprietà e un balcone/veduta in violazione delle distanze legali, chiedendo l'arretramento o l'abbattimento delle opere e il risarcimento del danno. Il convenuto, costituendosi, chiamava in causa il Comune sostenendo che, in base a un accordo urbanistico collegato a una modifica del regolamento edilizio, le opere sarebbero dovute ricadere su una strada pubblica da realizzare dall'ente, e chiedeva anche di essere manlevato da ogni conseguenza dannosa. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda principale e rigettava le domande nei confronti del Comune. In appello, il convenuto impugnava limitatamente al mancato accoglimento della manleva verso il Comune, ma la Corte d'appello dichiarava la domanda nuova e quindi inammissibile, ritenendo che in primo grado la pretesa era stata fondata sull'inadempimento agli accordi urbanistici, mentre in appello veniva prospettata una responsabilità extracontrattuale da lesione dell'affidamento, della buona fede e della correttezza. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 345, 99, 101 e 183 c.p.c., sostenendo che non vi fosse domanda nuova ma mera evoluzione della medesima pretesa; 2) violazione delle norme sulla giurisdizione, assumendo che la tutela dell'affidamento del privato fosse conoscibile dal giudice ordinario; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla scorrettezza del Comune e alla lesione dell'affidamento. La Suprema Corte ha respinto il primo motivo, reputando effettivamente nuova la domanda proposta in appello perché fondata su un titolo di responsabilità diverso da quello dedotto in primo grado; ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi per difetto di interesse sul merito, quanto al secondo, e per mancato rispetto dell'onere di confronto tra doppia conforme, quanto al terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché in appello era stata introdotta una diversa causa petendi: in primo grado la manleva verso il Comune era stata chiesta per inadempimento di accordi urbanistici, mentre in appello la pretesa era stata ricondotta alla responsabilità da contatto sociale qualificato/lesione dell'affidamento e alla violazione di buona fede e correttezza. I successivi motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo perché investiva un passaggio motivazionale sul merito privo di autonoma efficacia decisoria, essendo la decisione fondata sulla sola inammissibilità della domanda nuova; il terzo per mancato assolvimento dell'onere, in presenza di doppia conforme, di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non può essere introdotta una domanda nuova fondata su una causa petendi diversa da quella dedotta in primo grado; la modifica del titolo della responsabilità e del fatto costitutivo integra novità della domanda.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel censurare la qualificazione della domanda come nuova, ma senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza autonoma incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la domanda fosse rimasta nel perimetro delle difese già svolte in primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge utilizzata per denunciare sia la pretesa novità della domanda sia il riparto di giurisdizione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per inquadrare la pretesa come responsabilità extracontrattuale da lesione dell'affidamento, ma la Corte osserva che tale titolo era diverso da quello dedotto in primo grado.

  • art. 2 Cost.

    Il dovere di buona fede e di protezione nell'ambito dei rapporti qualificati è ricondotto al principio di solidarietà sociale.

  • art. 97 Cost.

    La pubblica amministrazione, nell'esercizio della funzione amministrativa, è soggetta ai doveri di imparzialità e buon andamento, rilevanti nel giudizio sulla correttezza della sua condotta.

  • art. 1173 c.c.

    Il contatto sociale qualificato viene descritto come fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come fonte del dovere di correttezza nei rapporti qualificati.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato quale parametro di diligenza nei rapporti da contatto sociale qualificato.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato quale fonte del dovere di buona fede e protezione nei rapporti qualificati.

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione.

  • art. 7 d.lgs. 104/2010

    Richiamato per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo in materia urbanistica.

  • art. 133, comma 1, lett. f), d.lgs. 104/2010

    Richiamato come norma sulla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica.

  • art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione e sul riparto tra giudice ordinario e amministrativo.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 104/2010

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione.

  • art. 30 d.lgs. 104/2010

    Richiamato per la domanda risarcitoria collegata alla dedotta lesione dell'affidamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di omesso esame è dichiarato inammissibile anche per la disciplina del sindacato sulla motivazione nel caso di doppia conforme.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito per poter proporre il motivo ex art. 360, n. 5.

  • art. 54, comma 2, d.l. 83/2012

    Richiamato per l'applicazione della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 3, d.l. 83/2012

    Richiamato per la riformulazione del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In appello la domanda è nuova e quindi inammissibile quando, pur restando simile il petitum, muta il fatto costitutivo posto a base della pretesa o cambia il titolo di responsabilità azionato, introducendo un diverso tema di indagine e decisione.
  • Non è consentito trasformare in appello una domanda di responsabilità contrattuale o da inadempimento in una domanda fondata sulla responsabilità da contatto sociale qualificato o sulla lesione dell'affidamento, perché si tratta di cause petendi differenti.
  • Quando la decisione di merito è fondata sulla sola declaratoria di inammissibilità della domanda nuova, le ulteriori considerazioni sul merito svolte dal giudice sono ad abundantiam e non possono essere autonomamente censurate se prive di effettiva incidenza decisoria.
  • In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non confronta specificamente le rationes decidendi di primo e secondo grado e non dimostra la diversità delle rispettive basi fattuali.
  • La tutela dell'affidamento del privato nei confronti della pubblica amministrazione è ricondotta ai doveri di buona fede, correttezza, protezione e solidarietà, ma la sua deduzione processuale deve rispettare il principio di continuità tra le domande svolte nei diversi gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PATransazione
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.