Cassazione Civile, Ordinanza n. 33069/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2012, con recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA del costo di una fattura relativa a materiale giacente presso uno stabilimento, ritenuto dall'Ufficio riferibile a un'operazione oggettivamente inesistente. La contribuente aveva sostenuto che la fattura documentasse beni impiegati in lavori eseguiti nell'ambito di un subappalto. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché di varie norme tributarie, lamentando che la CTR avesse valutato solo parzialmente gli indizi raccolti dall'Ufficio, senza apprezzarli in modo unitario, e avesse attribuito valore probatorio decisivo a una fattura e a una perizia di parte. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso che l'appello dell'Ufficio costituisse critica adeguata alla motivazione di primo grado. Il fallimento controricorrente ha eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione, invocando il termine semestrale ordinario.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo applicabile la sospensione automatica di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle liti fiscali, non cumulabile con la sospensione feriale, e ha quindi considerato tempestivo il ricorso. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può provare l'inesistenza mediante presunzioni semplici, ma il giudice deve valutarle singolarmente e nel loro complesso; inoltre, una volta ritenuti gravi, precisi e concordanti gli indizi, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima del costo, non essendo sufficiente la sola regolarità formale delle scritture o la prova del pagamento. La CTR si era discostata da questi principi perché aveva esaminato gli indizi in modo atomistico e aveva dato rilievo decisivo alla fattura e a una perizia di parte. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che, una volta fornita dall'Amministrazione la prova presuntiva dell'inesistenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la fonte legittima del costo o della detrazione.
Richiamato quale norma sulla prova per presunzioni semplici, utilizzabile per ricostruire l'inesistenza dell'operazione.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle sia singolarmente sia nel complesso.
art. 19, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato tra le norme che disciplinano la detrazione IVA, in relazione alla contestata inesistenza dell'operazione.
art. 54, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente di desumere l'operazione anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi contestati come inesistenti.
art. 39, comma primo, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base normativa del potere accertativo fondato anche su presunzioni.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato nel secondo motivo per sostenere la nullità della sentenza d'appello per difetto di adeguata critica alla decisione di primo grado.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Prevede la sospensione automatica dei termini di impugnazione per le controversie definibili con la procedura agevolata, nel periodo indicato dalla norma.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato dal controricorrente in relazione alla sospensione del processo/termine, ma la Corte ha chiarito che la disciplina rilevante per i termini è quella del comma 10.
Richiamato per il deposito di memorie nella fase camerale preliminare.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Richiamato per la sospensione emergenziale dei termini processuali dovuta al COVID-19.
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Richiamato per la proroga/sospensione emergenziale dei termini processuali.
Massime di principio
- In tema di accertamento fiscale fondato su operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il giudice di merito deve valutare gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio in modo unitario e non atomistico, dando conto in motivazione del risultato del giudizio presuntivo.
- La regolarità formale della contabilità, l'esistenza di una fattura o la prova del pagamento non sono, da sole, sufficienti a dimostrare la reale esistenza dell'operazione contestata, trattandosi di dati facilmente falsificabili.
- Quando l'Ufficio abbia fornito un quadro presuntivo idoneo a sostenere l'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima del costo o della detrazione.
- La sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie fiscali definibili agevolmente opera automaticamente per legge, indipendentemente da una formale istanza di definizione da parte del contribuente, e non si cumula con la sospensione feriale.
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