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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33069/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2012, con recupero a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA del costo di una fattura relativa a materiale giacente presso uno stabilimento, ritenuto dall'Ufficio riferibile a un'operazione oggettivamente inesistente. La contribuente aveva sostenuto che la fattura documentasse beni impiegati in lavori eseguiti nell'ambito di un subappalto. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché di varie norme tributarie, lamentando che la CTR avesse valutato solo parzialmente gli indizi raccolti dall'Ufficio, senza apprezzarli in modo unitario, e avesse attribuito valore probatorio decisivo a una fattura e a una perizia di parte. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso che l'appello dell'Ufficio costituisse critica adeguata alla motivazione di primo grado. Il fallimento controricorrente ha eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione, invocando il termine semestrale ordinario.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo applicabile la sospensione automatica di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle liti fiscali, non cumulabile con la sospensione feriale, e ha quindi considerato tempestivo il ricorso. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può provare l'inesistenza mediante presunzioni semplici, ma il giudice deve valutarle singolarmente e nel loro complesso; inoltre, una volta ritenuti gravi, precisi e concordanti gli indizi, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima del costo, non essendo sufficiente la sola regolarità formale delle scritture o la prova del pagamento. La CTR si era discostata da questi principi perché aveva esaminato gli indizi in modo atomistico e aveva dato rilievo decisivo alla fattura e a una perizia di parte. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale fondato su operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Il giudice di merito deve valutare gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio in modo unitario e non atomistico, dando conto in motivazione del risultato del giudizio presuntivo.
  • La regolarità formale della contabilità, l'esistenza di una fattura o la prova del pagamento non sono, da sole, sufficienti a dimostrare la reale esistenza dell'operazione contestata, trattandosi di dati facilmente falsificabili.
  • Quando l'Ufficio abbia fornito un quadro presuntivo idoneo a sostenere l'inesistenza dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima del costo o della detrazione.
  • La sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie fiscali definibili agevolmente opera automaticamente per legge, indipendentemente da una formale istanza di definizione da parte del contribuente, e non si cumula con la sospensione feriale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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