Cassazione Civile, Ordinanza n. 32927/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (trasportatore)
La controversia
La controversia nasce dal trasporto marittimo di cinque imbarcazioni da diporto acquistate da una società, trasporto affidato da uno spedizioniere a una compagnia di navigazione che lo eseguì con una nave noleggiata e attrezzata per contenitori. Durante la traversata atlantica le imbarcazioni subirono danni gravi fino alla perdita totale, e l'assicuratrice pagò l'indennizzo all'assicurata, ricevendo poi la cessione dei diritti verso i responsabili. In primo grado e poi in appello fu riconosciuta la responsabilità del vettore, ma con applicazione della limitazione risarcitoria prevista dalla Convenzione di Bruxelles sulle polizze di carico. La ricorrente in cassazione dedusse: 1) violazione dell'art. IV, § 5, lett. e), della Convenzione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente richiesto la prova di una consapevolezza solo soggettiva della probabilità del danno, anziché valorizzare anche elementi oggettivi e presuntivi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la disponibilità a bordo di materiali e attrezzature idonei al solo rizzaggio di contenitori e non di imbarcazioni in stiva, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto condurre a escludere il beneficio della limitazione di responsabilità del vettore. La resistente replicò che i motivi tendevano in realtà a rimettere in discussione il merito dell'accertamento, già svolto dai giudici di merito, secondo cui non era provata né la temerarietà della condotta né la concreta consapevolezza del probabile verificarsi del danno.
La decisione
Il giudizio di cassazione non è stato deciso nel merito: la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, intervenuta a seguito di una definizione transattiva tra le parti, e la resistente ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e non ha provveduto sulle spese. Il provvedimento richiama il principio secondo cui, in caso di rinuncia rituale accettata dalla parte costituita, il processo si estingue.
Norme richiamate
art. IV, § 5, lett. e), Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, come modificata dai Protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e 21 dicembre 1979
"né il trasportatore, né la nave avranno il diritto di beneficiare del limite di responsabilità previsto in questo paragrafo se è provato che il danno è la conseguenza di una azione o di una omissione del trasportatore posti in essere sia con l'intenzione di cagionare un danno sia temerariamente e con la consapevolezza di un probabile danno"
La norma richiede, per far perdere al vettore il beneficio della limitazione, la prova congiunta della temerarietà della condotta e della concreta consapevolezza della probabilità del danno; non basta la mera astratta prevedibilità dell'evento.
La ricorrente richiama il principio per cui l'onere della prova del fatto ostativo alla limitazione di responsabilità grava su chi lo allega.
È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
È il parametro invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Richiamato quale base del trasferimento dei diritti all'assicuratrice dopo il pagamento dell'indennizzo.
Richiamato quale ulteriore base del trasferimento dei diritti all'assicuratrice dopo il pagamento dell'indennizzo.
Cass. (ord.) n. 1878 del 2011
Richiamata per il principio secondo cui la rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nei trasporti marittimi soggetti alla Convenzione di Bruxelles, il vettore perde il beneficio della limitazione di responsabilità solo se sia provata una condotta temeraria accompagnata dalla concreta consapevolezza che il danno fosse probabilmente conseguenza di quella condotta.
- La mera prevedibilità astratta del danno non è sufficiente a integrare la clausola ostativa alla limitazione del debito del vettore; occorre una rappresentazione concreta della probabilità dell'evento dannoso.
- La prova dello stato soggettivo richiesto dalla norma può essere desunta da circostanze oggettive del caso concreto, ma resta necessario che tali circostanze conducano a dimostrare la consapevolezza della probabilità del danno e non una semplice negligenza.
- Quando interviene rinuncia rituale al ricorso per cassazione, accettata dalla parte costituita, il giudizio si estingue e non si provvede sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
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