Cassazione Civile, Ordinanza n. 32928/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un cliente aveva convenuto in giudizio il proprio difensore per far valere la responsabilità professionale nell’attività svolta in sede arbitrale e nell’impugnazione del lodo. Il giudice di primo grado, in contumacia del professionista, aveva accolto la domanda, riducendo l’importo richiesto; la corte d’appello aveva accolto solo in parte l’impugnazione del professionista, escludendo l’inadempimento quanto all’attività difensiva nel procedimento arbitrale, ma confermando la responsabilità limitatamente alla proposizione di un appello ritenuto palesemente inammissibile contro il lodo. Il ricorrente ha quindi censurato la sentenza per: contraddittorietà tra il riconoscimento della natura di obbligazione di mezzi e il rilievo della gravità dell’errore professionale; erroneo richiamo a una rinuncia asseritamente condizionata, in violazione dell’art. 306 c.p.c.; violazione del principio di non contestazione e divieto di nova in appello, per non avere la corte consentito lo scomputo di somme riferite a prestazioni diverse; violazione delle regole sulle spese e ultrapetizione nel ricalcolo delle stesse dopo la parziale riforma della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che non vi fosse alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, perché la responsabilità del professionista era stata affermata solo per l’impugnazione inammissibile del lodo, non per tutta l’attività difensiva arbitrale. Ha escluso che venisse in rilievo una rinuncia agli atti processuali, trattandosi invece di un contenimento della domanda in forza di un accordo transattivo extragiudiziale. Ha inoltre affermato che anche la parte rimasta contumace in primo grado, se poi si costituisce in appello, resta soggetta al divieto di nova di cui all’art. 345 c.p.c., sicché non poteva introdurre in appello un fatto parzialmente modificativo del credito avversario. Infine, ha confermato che, in caso di riforma anche parziale della decisione di merito, il giudice d’appello può procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, in proporzione all’esito complessivo della lite. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la natura dell’obbligazione professionale dell’avvocato, qualificata come obbligazione di mezzi
ritenuto inconferente, perché nel caso non vi era rinuncia agli atti ma solo riduzione della domanda in forza di una transazione extragiudiziale
applicato nel senso che anche la parte rimasta contumace in primo grado, se si costituisce in appello, non può introdurre nuove difese o fatti modificativi del credito avversario
richiamato in relazione al principio di non contestazione, ritenuto non decisivo nel caso concreto
richiamato per il governo delle spese in ragione della soccombenza
richiamato per la possibile compensazione delle spese, ma senza escludere il potere di ricalcolo in appello
invocato per lamentare ultrapetizione, doglianza però respinta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La responsabilità professionale dell’avvocato va accertata con riguardo alla specifica condotta contestata e non può essere desunta da un generico insuccesso della difesa: l’errore rilevante è quello che si traduce in una condotta tecnicamente censurabile e causalmente efficiente rispetto al danno.
- L’obbligazione del difensore è, in linea generale, un’obbligazione di mezzi; tuttavia, la valutazione della responsabilità può dipendere dalla gravità dell’errore professionale commesso in una determinata attività difensiva, come la proposizione di un’impugnazione manifestamente inammissibile.
- Una rinuncia processuale ex art. 306 c.p.c. non va confusa con una riduzione della domanda conseguente a un accordo transattivo extragiudiziale: solo la prima produce gli effetti tipici della rinuncia agli atti.
- La parte rimasta contumace in primo grado, se si costituisce in appello, non recupera la disponibilità di introdurre liberamente nuove allegazioni o eccezioni: resta soggetta alle preclusioni del grado e al divieto di nova ex art. 345 c.p.c.
- In caso di riforma anche parziale della sentenza impugnata, il giudice d’appello può rinnovare d’ufficio la regolazione delle spese di entrambi i gradi in base all’esito complessivo della lite, senza necessità di uno specifico appello incidentale sul punto.
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