Cassazione Civile, Ordinanza n. 32924/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Quattro soci di una società che operava nel settore immobiliare hanno agito contro il loro commercialista, sostenendo che questi li avesse indotti a porre in essere, nel 2008, una complessa operazione di cessione di quote sociali collegata a un contratto di mandato professionale, a un preliminare e poi a un rogito definitivo, pur in assenza di un loro interesse sostanziale all’operazione. Secondo la loro prospettazione, il professionista aveva garantito un vantaggio fiscale certo e lecito, mentre l’operazione si era poi rivelata elusiva e aveva determinato una contestazione tributaria con pagamento di una sanzione ridotta e ulteriori esborsi, oltre alle parcelle pagate al professionista. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta con riduzione equitativa; in appello, invece, la domanda era stata rigettata. I ricorrenti hanno denunciato in cassazione: 1) violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova e sull’adempimento contrattuale, sostenendo che spettasse al professionista dimostrare il proprio esatto adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento, e che la Corte territoriale avesse erroneamente addossato a loro la prova dell’iniziativa e del consiglio professionale; 2) omesso esame di fatti e documenti decisivi, richiamando varie dichiarazioni confessorie, il contenuto degli atti negoziali e la documentazione fiscale, nonché il profilo dell’asserita erroneità della valutazione fiscale operata dal commercialista. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi aggredivano solo una delle due rationes decidendi autonome della sentenza d’appello: non avevano infatti censurato la ratio principale e assorbente fondata sull’assenza di un danno risarcibile, dato che l’operazione aveva comunque procurato ai clienti un vantaggio fiscale superiore al pregiudizio lamentato. Ha inoltre precisato che le doglianze miravano in parte a contestare il merito della valutazione probatoria, non sindacabile in cassazione, e che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la diversa valutazione di documenti e prove.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria degli originari attori, condannandoli inoltre al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato. La declaratoria di inammissibilità è dipesa dal fatto che i motivi di ricorso non avevano attaccato la ratio decidendi autonoma e assorbente relativa alla mancanza di danno risarcibile, essendo limitati a contestare la sola questione del riparto dell’onere probatorio e l’apprezzamento delle prove.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla responsabilità del debitore per inadempimento nell’ambito della responsabilità contrattuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non investiva tutte le rationes della decisione di merito
richiamato in tema di diligenza professionale, ma senza esito favorevole ai ricorrenti
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha osservato che la questione non era decisiva ai fini dell’inammissibilità, poiché restava non censurata la ratio sulla mancanza di danno
richiamato dalle parti con riferimento alle dichiarazioni confessorie, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione del loro contenuto non sia censurabile come omesso esame di fatto decisivo
richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove
richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove
dedotto per violazione di legge in relazione a onere della prova e responsabilità contrattuale
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha precisato che il vizio non copre la mera diversa valutazione di documenti e risultanze istruttorie
norma sul rito camerale di trattazione in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato dai ricorrenti in relazione all’operazione ritenuta elusiva, ma non è stato decisivo nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes, perché la ratio non impugnata passa in giudicato interno e rende inutile l’eventuale accoglimento delle altre censure.
- Il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un preciso fatto storico, non la diversa valutazione del contenuto di documenti, dichiarazioni o prove già esaminate dal giudice di merito.
- La contestazione del riparto dell’onere della prova non è sufficiente a fondare l’accoglimento del ricorso se la decisione di merito è comunque sorretta da un’autonoma ratio basata sull’insussistenza del danno risarcibile.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, essendo tale apprezzamento riservato al giudice di merito.
- Per ottenere il risarcimento, non basta allegare un inadempimento professionale: occorre anche dimostrare il danno-conseguenza causalmente riconducibile alla condotta dedotta come illecita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32922/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32925/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32926/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32927/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32928/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32929/2022 del 09/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →