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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32926/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (editore)

La controversia

La controversia nasce dalla pubblicazione su un quotidiano di un'intervista a una ballerina, in occasione di uno spettacolo al quale il ricorrente riferiva di avere partecipato non solo come interprete di un passo a due, ma anche come direttore artistico dell'intera rappresentazione. Il ricorrente sosteneva che l'articolo lo presentasse in modo svilente e anonimo, senza menzionare adeguatamente il suo ruolo artistico e autoriale, con conseguente pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale. In primo grado furono respinte le domande di risarcimento. In appello la decisione venne confermata: la Corte territoriale ritenne che l'articolo fosse espressione legittima del diritto di cronaca e di critica, che non vi fosse violazione del diritto d'autore alla menzione del nome, che l'art. 83 l. 633/1941 fosse inapplicabile perché rivolto a specifici soggetti organizzatori/produttori/distributori in un diverso contesto, e che non spettasse la rettifica ex art. 8 l. 47/1948 nei confronti dell'editore. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava: violazione di norme sul diritto al nome, sul diritto morale d'autore e sulla reputazione; nullità/indeterminatezza della decisione in relazione al trattamento del motivo d'appello sull'art. 83 l. 633/1941; violazione delle norme sulla rettifica e sulla solidarietà passiva dell'editore. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e per tentativo di ottenere una rivalutazione del merito; ha dichiarato inammissibile il terzo per carenza di interesse, poiché l'articolo non conteneva affermazioni lesive tali da imporre una rettifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d'appello di Milano e, quindi, il rigetto delle domande del ricorrente. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo motivo per difetto di specificità e perché mirava a una diversa lettura del merito; il secondo motivo perché costruito su una lettura forzata e non corrispondente della sentenza impugnata; il terzo motivo perché privo di concreto interesse, essendo stata esclusa la presenza di contenuti lesivi nel testo giornalistico.

Norme richiamate

  • art. 20 l. 633/1941

    riconosce all'autore il diritto alla paternità dell'opera; la Corte ha richiamato tale norma per escludere, nel caso concreto, una sua violazione

  • art. 83 l. 633/1941

    si applica agli artisti interpreti ed esecutori e ai soggetti che, come organizzatori, produttori o distributori, intendono presentare al pubblico l'esecuzione o l'interpretazione artistica; la Corte ne ha escluso l'applicabilità al giornalista e alla società editrice nel contesto di una semplice intervista/articolo di stampa

  • art. 126, n. 1, l. 633/1941

    richiamata dal ricorrente come norma a tutela del riconoscimento dell'opera; la Corte ha considerato infondata la prospettazione di violazione nel caso concreto

  • art. 2577, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di diritto morale d'autore alla paternità dell'opera; la Corte ha escluso una lesione concreta

  • art. 6 c.c.

    tutela il diritto al nome, ma non impone in ogni caso ai terzi un obbligo di facere; nel bilanciamento operato la libertà di stampa è stata ritenuta prevalente

  • art. 7 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della tutela del nome; non è stato ritenuto violato in concreto

  • art. 10 c.c.

    richiamato nel ricorso come norma collegata alla tutela del nome e dell'immagine; non è stata ravvisata una sua violazione

  • art. 21 Cost.

    fonte della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca/critica; la Corte ha ritenuto che l'articolo rientrasse nei limiti di tale libertà

  • art. 8 l. 47/1948

    "il direttore o vicedirettore responsabile è tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o ritenuti contrari a verità"

    la Corte ha escluso l'obbligo di rettifica nei confronti dell'editore convenuto, ritenendo che la domanda fosse proposta contro un soggetto privo di legittimazione passiva e comunque in assenza di affermazioni lesive nel testo

  • art. 11 l. 47/1948

    richiamato per affermare che la solidarietà passiva riguarda i reati commessi col mezzo della stampa e non si estende al reato di stampa ex art. 8 l. 47/1948

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che il giudice d'appello si fosse pronunciato sulla questione, ma con una valutazione di merito non condivisa dal ricorrente

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure formulate ai nn. 3 e 4 per commistione e difetto di specificità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula e sovrappone censure eterogenee senza indicare in modo specifico quale regola di diritto sia stata violata e in che consista la violazione rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione chiedere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando la censura mira soltanto a sostituire una lettura alternativa dei fatti e delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La tutela del diritto al nome e del diritto morale d'autore non impone, di per sé, ai mezzi di stampa un obbligo generalizzato di menzionare tutti i soggetti coinvolti in un evento o in uno spettacolo, dovendo essere verificata in concreto la sussistenza di una effettiva lesione giuridicamente rilevante.
  • La libertà di cronaca e di critica può prevalere sulle pretese del soggetto ritratto o non menzionato, purché l'informazione si mantenga entro i limiti di verità, pertinenza e continenza e non contenga gratuite aggressioni alla reputazione.
  • L'art. 83 l. 633/1941 ha una sfera applicativa speciale, riferita a specifici soggetti che organizzano, producono o distribuiscono la presentazione al pubblico dell'opera o della performance; non è automaticamente estensibile alla mera attività giornalistica di commento o intervista.
  • Il diritto alla rettifica presuppone l'esistenza di affermazioni o attribuzioni effettivamente lesive o non veritiere riferibili al soggetto legittimato a chiederla; in mancanza di un contenuto oggettivamente lesivo, manca anche un concreto interesse ad agire in cassazione per ottenerne il riconoscimento.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risulta violato quando il giudice abbia effettivamente esaminato la questione, ancorché la parte contesti l'esattezza della soluzione adottata sul piano del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiritto d'autore
RamiProcesso civileProprietà intellettualeContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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