Cassazione Civile, Ordinanza n. 32925/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione risolto giudizialmente in un primo processo, nel quale il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto e ordinato il rilascio dell'immobile. In quel primo giudizio la parte locatrice aveva anche chiesto la condanna del conduttore al pagamento dei canoni e degli oneri fino alla data della decisione, ma il Tribunale aveva affermato di non accogliere tali ulteriori domande allo stato, ritenendo non agevole la quantificazione, con inciso sulla possibilità di riproporre una domanda successiva. Nel secondo giudizio la locatrice ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento, la risoluzione del contratto, il pagamento dei canoni sino alla sentenza e delle somme maturate dopo la sentenza di risoluzione, inclusa l'indennità per occupazione senza titolo ex art. 1591 c.c. fino al rilascio. I conduttori hanno eccepito il giudicato esterno sulla domanda di pagamento, sostenendo che la prima sentenza avesse già deciso sul punto e che, non essendo stata impugnata, precludesse ogni nuova pretesa anche per il periodo successivo. Il ricorso per cassazione, proposto dai conduttori contro la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il giudicato solo fino alla data della prima sentenza e non per le somme successive al 30/10/2014, deduce violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente limitato l'efficacia del giudicato e consentito la riproposizione della domanda in relazione a somme che, secondo i ricorrenti, erano già coperte dalla precedente decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la prima sentenza del Tribunale di Vercelli, pur formulata in modo non lineare, aveva comunque limitato la propria statuizione alle somme dovute alla data della sentenza e non aveva deciso sulle somme successive al rilascio; per il periodo successivo non vi era alcuna statuizione idonea a formare giudicato. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello, che aveva escluso l'efficacia preclusiva del primo giudicato per i canoni/indennità maturati dopo la sentenza di risoluzione. Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul giudicato formale; la Corte ribadisce che il giudicato presuppone una statuizione di merito effettivamente resa e passata in giudicato, non una mera omissione di pronuncia.
Richiamato come norma sul giudicato sostanziale; la sua efficacia preclusiva copre solo ciò che è stato effettivamente deciso, non le pretese relative a periodi successivi non oggetto di statuizione.
Cita l'indennità/risarcimento dovuti per la ritardata restituzione del bene locato dopo la cessazione del contratto; la Corte ne considera azionabile il credito per il periodo successivo alla sentenza di risoluzione.
Richiamato solo per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Indica il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale copre solo il decisum effettivo e le questioni che ne costituiscono presupposto logico indispensabile; non si estende alle domande o ai periodi temporali sui quali la sentenza non abbia realmente pronunciato.
- Quando una sentenza, pur qualificabile come decisione di merito, limita espressamente la propria statuizione alle somme dovute fino alla data della decisione, essa non preclude la successiva azione per le somme maturate dopo tale data.
- Nel rapporto di locazione, l'indennità per occupazione senza titolo ex art. 1591 c.c. sorge per il periodo successivo alla cessazione del titolo e al mancato rilascio, sicché integra una pretesa distinta rispetto ai canoni dovuti durante la vigenza del contratto.
- Per invocare il giudicato esterno occorre che la pretesa successivamente proposta abbia identità di soggetti, petitum e causa petendi con quella definita nel precedente giudizio; il mutamento del periodo dedotto o del titolo della pretesa può escludere la preclusione.
Come è indicizzato
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