Cassazione Civile, Ordinanza n. 32922/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e della sua accettazione da parte dei controricorrenti; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio, su concorde richiesta delle parti.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La socia di una società di persone proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso un atto di precetto in rinnovazione notificatole per il pagamento di una somma portata da una sentenza risalente al 2004, emessa nei confronti della società debitrice. Il Tribunale rigettava l'opposizione. In Cassazione la ricorrente proponeva due motivi: con il primo lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c., degli artt. 83 e 84 c.p.c. e dell'art. 1722, comma 1, n. 4, c.c.; con il secondo deduceva violazione dell'art. 91 c.p.c. Gli eredi della creditrice originaria resistevano eccependo inammissibilità e infondatezza del ricorso. Successivamente la ricorrente depositava rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto
richiamato quale base dell'opposizione agli atti esecutivi dedotta contro il precetto
invocato nel primo motivo di ricorso
invocato nel primo motivo di ricorso
art. 1722, comma 1, n. 4, c.c.
invocato nel primo motivo di ricorso in tema di cessazione del mandato
invocato nel secondo motivo di ricorso in relazione alle spese di lite
indicato come requisito della rinuncia al ricorso
indicato come requisito della rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando interviene l'estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se vi è concorde richiesta delle parti.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso, perché il processo si chiude per una causa estintiva sopravvenuta.
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