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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21128/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di ICI relativa all’anno 2008, conseguente a un avviso di accertamento in rettifica non impugnato. La società contribuente ha contestato davanti ai giudici tributari la pretesa e la regolarità della riscossione, deducendo vari profili: mancata pronuncia sulla sospensione, vizio motivazionale della sentenza d’appello, difetto di motivazione della cartella, irregolare notifica dell’avviso di accertamento presupposto e della cartella, mancata costituzione in primo grado dell’agente della riscossione, assenza di contestazione specifica da parte dei resistenti, violazione dell’onere probatorio, mancata allegazione degli atti presupposti, mancanza di sottoscrizione della cartella e difetto di motivazione della decisione d’appello. Il ricorso per cassazione è articolato in undici motivi, tutti sostanzialmente diretti a rimettere in discussione l’accertamento della regolarità formale e sostanziale della cartella e degli atti prodromici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti gli undici motivi: ha escluso la nullità per omessa decisione sulla sospensione, ha applicato la preclusione della doppia conforme e i limiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha affermato il principio per cui la cartella può essere motivata per relationem senza allegazione materiale dell’avviso presupposto se il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità, ha ritenuto valida la notifica dell’avviso e della cartella, anche via PEC, e ha escluso che la mancata sottoscrizione della cartella comporti invalidità. Ha inoltre rilevato che non possono essere fatti valere, in sede di impugnazione della cartella, vizi propri dell’avviso di accertamento già notificato e non opposto nei termini. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la sospensione dell’atto impugnato non impedisce la decisione di merito, poiché i suoi effetti cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado; la mancata pronuncia sull’istanza cautelare non integra di per sé lesione del diritto di difesa.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende l’omessa valutazione di deduzioni difensive, questioni o argomentazioni, né l’errore percettivo revocatorio.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, trascrivendone il contenuto necessario a consentire il controllo di legittimità.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità delle censure che richiedano il loro esame.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L’errore di percezione dei fatti, quando consiste in una falsa rappresentazione della realtà processuale, è sindacabile soltanto con revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione dell’atto amministrativo è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi, senza necessità di formalismi inutili.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    La cartella può essere motivata per relationem all’atto presupposto; l’allegazione materiale non è necessaria quando il contribuente abbia già avuto legale conoscenza dell’atto richiamato.

  • d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32

    art. 8, comma 1, lett. a)

    Per i ruoli e le cartelle è sufficiente il riferimento al precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina la cartella di pagamento quale atto della riscossione; la sua validità non richiede la sottoscrizione del funzionario e consente la notificazione anche via PEC.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita direttamente dall’agente della riscossione anche a mezzo PEC.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il rinvio alle regole della notificazione dell’avviso di accertamento comporta l’applicazione, in caso di irregolarità, della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le modalità di notificazione dell’avviso di accertamento, richiamate anche per la cartella, conducono all’applicazione delle norme del processo civile in materia di notifiche.

  • art. 156 c.p.c.

    L’eventuale vizio della notificazione della cartella è sanato se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come quando il destinatario impugna tempestivamente l’atto e si difende nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma riguarda l’acquisizione probatoria del fatto non contestato e non impone all’amministrazione un onere aggiuntivo di allegazione rispetto all’atto impositivo.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disattende prove legali; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.

  • art. 167 c.p.c.

    La censura sulla mancata contestazione specifica non può tradursi in una indebita estensione degli oneri difensivi dell’amministrazione oltre quanto già contenuto nell’atto impositivo.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ogni atto impugnabile può essere gravato solo per vizi propri, salvo il caso di atti presupposti non notificati; non è ammesso far valere nella cartella vizi dell’avviso di accertamento già notificato e non impugnato.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il resistente deve difendersi sui motivi dedotti dal ricorrente, ma ciò non trasforma in nullità la tardiva costituzione dell’amministrazione o dell’agente della riscossione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il richiamo all’appello nel processo tributario conferma che la tardiva costituzione del resistente non determina di per sé nullità e non limita la possibilità di difendersi in secondo grado.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio tributario sono vietate le domande nuove e le eccezioni in senso stretto in appello, ma restano ammesse mere difese e contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se formulata in modo generico e senza indicare il preciso error in procedendo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve rendere percepibili le ragioni della decisione, ma la censura deve essere specifica e riferita a un effettivo vizio della decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova è inammissibile quando in realtà mira a contestare atti presupposti non impugnati o a richiedere una nuova valutazione del merito.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione è sufficiente se l’atto consente di comprendere an e quantum della pretesa, senza che sia necessaria un’allegazione materialmente integrale degli atti presupposti.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    La cartella non è nulla per mancata allegazione dell’atto richiamato quando il contribuente abbia già avuto conoscenza del presupposto e la cartella ne riporti gli estremi essenziali.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata decisione sull’istanza cautelare non determina nullità se il giudice definisce il merito, perché la sospensione dell’atto perde efficacia con la pubblicazione della sentenza di primo grado.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata valutazione di prove, deduzioni o argomentazioni.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse rationes decidendi di fatto delle due sentenze di merito, altrimenti la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
  • La cartella di pagamento può essere motivata per relationem all’avviso di accertamento presupposto senza allegazione materiale dell’atto, purché il contribuente sia posto in grado di individuarlo e di difendersi efficacemente.
  • Nel contenzioso tributario, i vizi dell’avviso di accertamento già notificato e non impugnato nei termini non possono essere fatti valere impugnando la successiva cartella di pagamento, salvo che si deduca un vizio proprio dell’atto di riscossione.
  • La notifica della cartella via PEC è valida anche se l’atto è trasmesso come copia informatica o duplicato informatico e non è assistito da firma digitale, essendo sufficiente l’invio secondo le modalità consentite dalla disciplina della riscossione.
  • L’eventuale irregolarità della notifica della cartella è sanata se il destinatario impugna tempestivamente l’atto e svolge difese nel merito, poiché l’atto ha raggiunto il proprio scopo.
  • La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina la nullità, quando l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo titolare del potere di riscossione e sia redatto secondo il modello ministeriale.
  • Nel giudizio tributario il principio di non contestazione opera solo sul piano probatorio e non introduce, a carico dell’amministrazione, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell’atto impositivo.
  • Le censure che mirano a una nuova valutazione del merito probatorio o a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione, se non denunciano un vero error in procedendo o un vizio di legittimità tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamentoNotificazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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