Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che la lite era stata definita in via amministrativa mediante la procedura di definizione della lite pendente ex art. 6 d.l. n. 119/2018, perfezionata con sgravio totale e confermata dall'Avvocatura dello Stato. In conseguenza dell'intervenuta causa estintiva, la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio rideterminava le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto del 5 luglio 2013 avente ad oggetto la vendita della nuda proprietà di immobili siti in Roma, gravati da usufrutto quarantennale. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma prima della decisione depositava istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, deducendo che: l'Agenzia aveva convalidato con esito regolare l'istanza di definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018; la procedura si era perfezionata con sgravio totale; l'Avvocatura dello Stato aveva confermato l'esito regolare della definizione.
Norme richiamate
istanza di definizione della lite pendente
La definizione della lite pendente, una volta convalidata e perfezionata con sgravio totale, determina la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio
Richiamato come disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria risulta definita in via agevolata e la definizione si è perfezionata con effetti pienamente satisfattivi, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite, se documentalmente provata e non contestata nella sua regolarità, assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
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