Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione per imposta di registro e imposte ipocatastali emessi in relazione alla tassazione di una sentenza del Tribunale di Trani che aveva dichiarato l'usucapione breve del 50% di un capannone industriale, bene che in precedenza era stato trasferito con decreto del giudice delegato a favore di un terzo acquirente. I contribuenti sostenevano che la Commissione regionale avesse omesso di valutare un fatto decisivo: il fatto che l'acquirente aveva già pagato integralmente le imposte dovute al momento della registrazione del decreto di trasferimento del 1991. Secondo i ricorrenti, tale circostanza, unitamente alla successiva riforma della decisione di primo grado da parte della Corte d'appello di Bari, avrebbe dovuto condurre a ritenere insussistente il presupposto impositivo e, quindi, a confermare l'annullamento degli avvisi di liquidazione disposto dalla CTP. Il ricorso era formalmente incardinato sull'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che non vi fosse stato omesso esame del fatto del pregresso pagamento delle imposte, poiché la CTR aveva comunque dato atto di tale circostanza ma l'aveva reputata irrilevante, trattandosi di tassazione della sentenza di usucapione e non del precedente decreto di trasferimento. Dall'altro lato, ha osservato che la decisione era corretta anche nel merito, perché i due titoli erano diversi e autonomi: primo trasferimento del bene in base al decreto del 1991 e successivo acquisto del residuo 50% in forza della sentenza di usucapione. Ne consegue che i ricorrenti, in quanto parti della causa, erano obbligati in solido verso il Fisco ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986, salva la rivalsa interna. La Corte ha inoltre rilevato che non era stato specificamente censurato l'ulteriore rilievo della CTR circa la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza di appello richiamata dai contribuenti. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con anche l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; nel caso concreto la doglianza è stata esclusa perché il fatto era stato comunque considerato dalla CTR, sebbene ritenuto irrilevante.
L'obbligazione per l'imposta di registro grava solidalmente su tutte le parti del processo, senza distinzione tra soccombente e vittorioso, anche nelle controversie relative a usucapione.
Richiamato dalla CTR in relazione all'onere di provare l'intervenuta successiva sentenza di riforma passata in giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in caso di rigetto.
Massime di principio
- Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto risulti comunque considerato dal giudice di merito, anche se valutato come giuridicamente irrilevante ai fini della decisione.
- Nella tassazione degli atti giudiziari, il presupposto impositivo va verificato con riferimento al singolo titolo sottoposto a registrazione; il pagamento delle imposte relativo a un precedente titolo non esclude, di per sé, l'imposizione dovuta per un titolo successivo diverso.
- In materia di imposta di registro, le parti del processo sono obbligate in solido verso l'Erario, indipendentemente dalla loro posizione di soccombenza o vittoria nel giudizio civile o tributario sottostante.
- Perché una sentenza di riforma possa incidere sulla pretesa tributaria, la parte che la invoca deve allegarne e provarne l'effettiva definitività quando tale circostanza sia posta a base della propria difesa.
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