Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, nella quale la società ricorrente era stata ammessa al passivo e che era stata chiusa con provvedimento del 4 luglio 2018. In un primo momento la Corte d'appello di Ancona aveva accolto la domanda; successivamente, in sede di opposizione proposta dal Ministero, la domanda era stata ritenuta tardiva e l'indennizzo negato; questa Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva invece accolto il ricorso della società, richiamando il principio sulla decorrenza del termine semestrale di decadenza per l'azione ex L. n. 89 del 2001 nelle procedure fallimentari non soggette alle modifiche del 2006 e del 2007. Riassunto il giudizio davanti al giudice di rinvio, la Corte d'appello aveva confermato la decisione e liquidato le spese di tutti i gradi in importi inferiori ai minimi tariffari invocati dalla società. Con l'unico motivo del nuovo ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e del D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, sostenendo che la liquidazione dei compensi per i tre gradi di giudizio fosse stata effettuata al di sotto dei minimi previsti per il valore della causa e per le relative tabelle applicabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla liquidazione delle spese. Ha osservato che il valore della causa, determinato sulla base della somma riconosciuta a titolo di indennizzo, rientrava nel secondo scaglione tariffario e che, applicando le Tabelle 12 e 13 vigenti dal 23 ottobre 2022, l'importo liquidato dalla Corte d'appello non era giustificabile perché inferiore ai minimi di legge. Ravvisato un errore di diritto, la Corte ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando le spese nei minimi indicati per il giudizio di opposizione, per il giudizio di rinvio, per il primo giudizio di legittimità e per il presente giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne aveva fatto richiesta.
Norme richiamate
L. n. 89 del 2001
Viene richiamata come base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare.
art. 327 c.c.
È richiamato per individuare il termine di decorrenza della decadenza quando il decreto di chiusura del fallimento non sia stato comunicato, in combinazione con il principio affermato nella precedente ordinanza di legittimità.
d.lgs. n. 5 del 2006
È menzionato per delimitare il regime delle procedure fallimentari cui non si applicano le modifiche successive.
d.lgs. n. 169 del 2007
È menzionato, insieme al d.lgs. n. 5 del 2006, come modifica normativa non applicabile al caso secondo il precedente di legittimità richiamato.
art. 91 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente per censurare la liquidazione delle spese di lite al di sotto dei minimi.
art. 92 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente insieme all'art. 91 c.p.c. per contestare la regolazione delle spese.
art. 2233 c.c.
È richiamato per sostenere che il compenso del difensore deve essere liquidato nel rispetto dei criteri normativi e tariffari applicabili.
D.M. Giustizia n. 55/2014
La Corte afferma che la liquidazione del compenso doveva rispettare i parametri tariffari previsti da tale decreto, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
D.M. Giustizia n. 147/2022
È richiamato come modifica delle tabelle del D.M. n. 55/2014 applicabili ai gradi di giudizio considerati.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte lo applica per decidere nel merito dopo la cassazione, senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando la liquidazione delle spese di lite è effettuata in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili in relazione allo scaglione di valore della causa e alle tabelle vigenti, la decisione è affetta da errore di diritto censurabile in cassazione.
- Se, cassato il decreto sulle spese, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando direttamente i compensi dovuti.
- Nella liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve ancorarsi ai parametri normativi vigenti al momento rilevante e allo scaglione di valore effettivamente corrispondente alla controversia, senza scendere sotto i minimi di legge.
- Il principio richiamato in tema di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare è che, nei casi non interessati dalle modifiche del 2006 e del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento e, se non comunicato, dal decorso di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21011/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →