Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto imposte di registro, ipotecarie e catastali in relazione a una sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'acquisto per usucapione di due immobili siti in Roma. Il contribuente ha impugnato la pretesa, sostenendo in sintesi che: la sentenza non avrebbe prodotto alcun effettivo acquisto della proprietà, perché nel dispositivo sarebbero stati indicati dati catastali errati e il Conservatore avrebbe rifiutato la trascrizione; di conseguenza sarebbe venuto meno il presupposto impositivo; in via subordinata, ha dedotto che il giudice tributario non aveva esaminato il motivo con cui era stata denunciata la violazione degli artt. 21 e 43 del d.P.R. n. 131/1986, assumendo che i due immobili avrebbero dovuto essere tassati separatamente. Con il ricorso per cassazione sono stati formulati quattro motivi: omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato acquisto per usucapione; violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 131/1986 per mancanza del presupposto impositivo; omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo agli artt. 21 e 43 d.P.R. n. 131/1986; subordinatamente, violazione degli artt. 21 e 43 d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo il primo inammissibile per il limite della doppia conforme e comunque infondato, e il secondo ammissibile ma infondato perché l'imposta di registro colpisce l'atto-sentenza in base al suo contenuto ed effetti giuridici, senza che rilevino vicende esterne come il mancato perfezionamento della trascrizione. Ha invece accolto il terzo motivo, qualificandolo come denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la sentenza impugnata non aveva esaminato il motivo di appello relativo alla necessità di applicare l'art. 21 d.P.R. n. 131/1986 e alla conseguente eventuale tassazione separata dei due immobili. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Ai fini dell'imposta di registro, quando l'atto da registrare è una sentenza, occorre avere riguardo al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa; non rilevano elementi estranei né vicende successive o esterne al provvedimento.
La Corte rileva che il motivo di appello fondato su tale norma non era stato esaminato; il giudice di rinvio dovrà verificare se la sentenza contenesse attribuzioni imponibili autonome e se quindi dovesse applicarsi la tassazione separata.
Il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi di domanda o di impugnazione; la sua omissione integra vizio denunciabile in cassazione come omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia va sussunta nel vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
La trascrizione ha effetti dichiarativi e di opponibilità ai terzi, non effetti traslativi; pertanto la sua mancata esecuzione non incide, di per sé, sul presupposto dell'imposta di registro quando questo deriva dal contenuto della sentenza.
art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dal ricorrente come norma che aggancerebbe la pretesa tributaria all'effettivo verificarsi degli effetti traslativi; la Corte esclude però che il mancato perfezionamento della trascrizione faccia venir meno l'imponibilità della sentenza.
art. 43, comma 4, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dal ricorrente nel quadro del presunto difetto del presupposto impositivo; la Corte non ne accoglie l'interpretazione proposta.
Massime di principio
- L'imposta di registro è un'imposta d'atto: se l'atto da registrare è una sentenza, la base imponibile e il regime di tassazione vanno ricavati esclusivamente dal contenuto intrinseco del provvedimento e dai suoi effetti giuridici, senza integrare il quadro con elementi esterni o sopravvenuti.
- La mancata trascrizione della sentenza o il rifiuto del Conservatore non escludono, di regola, l'obbligo di registrazione e tassazione della sentenza stessa, perché la trascrizione incide sull'opponibilità verso i terzi e non sulla natura o sull'esistenza dell'atto soggetto a imposta.
- Quando l'appello contenga un motivo specifico sulla corretta applicazione dell'art. 21 d.P.R. n. 131/1986 o su altre regole di determinazione dell'imposta, il giudice di merito deve esaminarlo espressamente: l'omissione integra vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione.
- La denuncia di "omesso esame" può essere ricondotta al vizio di omessa pronuncia se, nella sostanza, il ricorrente lamenta la mancata decisione su uno specifico motivo di appello e non l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo.
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