Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento recante una pretesa fiscale per imposta di registro, conosciuta dal contribuente tramite consultazione dell'estratto di ruolo. La commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del contribuente; questi proponeva quindi ricorso per cassazione articolando due motivi. Prima della decisione, il ricorrente depositava istanza di rinuncia al ricorso, corredata da specifica procura.
La decisione
La Corte ha ritenuto regolare la rinuncia al ricorso, perché assistita da specifica procura, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, poiché la controparte non aveva svolto difese, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando l'orientamento secondo cui tale misura eccezionale si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale
la misura ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, e non può essere estesa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia valida e assistita da specifica procura, determina l'estinzione del giudizio.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, perché la norma non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In presenza di rinuncia al ricorso e mancata costituzione della controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado di legittimità.
Come è indicizzato
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