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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13696/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria, all'esito di indagini bancarie svolte per gli anni dal 2004 al 2012 nell'ambito di un procedimento penale e mediante l'esame della documentazione bancaria acquisita, ha emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 recuperando a tassazione maggiori redditi d'impresa ai fini IRPEF, IVA e IRAP, ritenendo che numerose movimentazioni su conti correnti personali e su conti formalmente intestati a società terze fossero riconducibili a un'attività imprenditoriale individuale di commercio di orologi, argenteria e gioielleria e che, in mancanza di giustificazione analitica, tali versamenti e prelevamenti costituissero proventi imponibili. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato il suo, deducendo: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 6 e 55 TUIR, perché sarebbe stata affermata l'esistenza di un'impresa commerciale senza prova; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973, per vizio di motivazione sull'attribuzione della qualifica di imprenditore; 3) violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972, per avere la CTR tratto dalla movimentazione dei conti personali l'implicita affermazione dell'attività d'impresa senza prova; 4) analoghe violazioni con riferimento ai conti correnti societari. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, ribadendo che la motivazione per relationem dell'avviso è legittima; che la presunzione bancaria di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 opera sia per i conti del contribuente sia, quando sia provata l'effettiva disponibilità, per i conti intestati a terzi; che, per superarla, il contribuente deve offrire una prova analitica della provenienza e della destinazione dei singoli movimenti o della loro irrilevanza fiscale; che la ricostruzione della qualifica di imprenditore non è un presupposto necessario rispetto all'utilizzo dei dati bancari per l'accertamento; che la deduzione relativa alla sentenza penale non era decisiva, anche perché non risultava il passaggio in giudicato e, comunque, l'assoluzione penale non produce automaticamente giudicato nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la sentenza della CTR che aveva dato ragione all'Ufficio e mantenuto l'accertamento fiscale fondato sulle movimentazioni bancarie non giustificate. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La decisione valorizza la presunzione legale di redditività dei movimenti bancari, l'onere del contribuente di fornire prova contraria analitica e la possibilità di utilizzare anche conti intestati a terzi se l'Ufficio dimostra che erano nella disponibilità di fatto del contribuente. La sentenza penale assolutoria non è stata ritenuta idonea a paralizzare l'accertamento tributario.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per ribadire che, in presenza della presunzione legale bancaria, l'onere di dimostrare la non rilevanza fiscale dei movimenti grava sul contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per chiarire che la presunzione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 è una presunzione legale e non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.

  • art. 6 TUIR

    Invocato dal ricorrente; la Corte non ne trae un'autonoma regola decisiva, ritenendo infondato il motivo.

  • art. 55 TUIR

    Invocato dal ricorrente; la Corte non lo considera ostativo all'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo relativo al vizio di motivazione; la Corte ritiene la censura non fondata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un preteso vizio di motivazione; la Corte esclude il vizio.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Richiamato per censurare motivazione e fondamento dell'avviso; la Corte afferma la validità della motivazione per relationem e la correttezza dell'accertamento.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973

    La Corte ribadisce che i versamenti e prelevamenti sui conti del contribuente sono presunti ricavi/proventi imponibili, salvo prova contraria analitica; la disposizione vale anche per conti di terzi se l'Ufficio prova la disponibilità di fatto del conto.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972

    Applicata in modo conforme all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per l'utilizzo delle indagini bancarie ai fini IVA.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dalla Corte per distinguere il requisito formale della motivazione dell'avviso dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su indagini finanziarie, la motivazione per relationem dell'avviso è legittima se rinvia a un atto conosciuto dal contribuente e consente la piena esplicazione del contraddittorio.
  • La presunzione legale prevista per i movimenti bancari consente di considerare versamenti e prelevamenti come componenti positivi di reddito anche senza i requisiti delle presunzioni semplici; il contribuente può superarla solo con prova contraria analitica sulla specifica provenienza e destinazione dei singoli movimenti o sulla loro irrilevanza fiscale.
  • L'Ufficio può utilizzare dati bancari anche per far emergere un'attività d'impresa occulta; la previa e autonoma dimostrazione della qualifica di imprenditore non è un presupposto necessario dell'accertamento basato sulle movimentazioni.
  • I conti formalmente intestati a terzi possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento se l'Ufficio dimostra, anche per presunzioni qualificate, che erano nella disponibilità di fatto del contribuente; una volta raggiunta tale prova, opera la presunzione legale sui movimenti.
  • L'assoluzione penale non produce automaticamente giudicato nel processo tributario e può al più essere valutata come elemento di prova, senza vincolo per il giudice tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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