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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25581/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2011, ritenendo che la ditta svolgesse attività di raccolta scommesse con organizzazione imprenditoriale autonoma, in assenza di concessione o licenza, senza avere versato il tributo. La sentenza di appello ha confermato la pretesa impositiva, definendo l'appello della contribuente sostanzialmente ripetitivo e ritenendo esaurienti le ragioni della decisione di primo grado. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza; 2) violazione della disciplina dell'imposta unica e della legge di interpretazione autentica, per insussistenza del requisito soggettivo in capo alla ricorrente; 3) violazione delle norme sulla territorialità dell'imposizione, sostenendo che l'accettazione della scommessa non avvenisse in Italia; 4) violazione della normativa unionale sull'IVA, per asserita duplicazione di imposizione e difetto di neutralità; 5) violazione delle norme sulla ricostruzione induttiva della base imponibile, per asserita illegittimità del metodo adottato. L'Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi e dichiarato inammissibile il quinto. Ha escluso che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente, rilevando che la motivazione era specifica e riferita ai motivi di appello. Ha ritenuto infondati i motivi sostanziali perché, per l'anno d'imposta 2011, il titolare della ricevitoria/centro di trasmissione dati che raccolga scommesse per conto di bookmaker privi di concessione è soggetto passivo dell'imposta unica; inoltre, la territorialità del tributo è integrata quando la raccolta delle scommesse avviene in Italia, indipendentemente dalla sede estera del bookmaker. Ha poi escluso il contrasto con la direttiva IVA, affermando che l'imposta unica non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non erano stati adeguatamente riprodotti e localizzati gli atti e i motivi di merito relativi alla questione della base imponibile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per valutare la tempestività del ricorso per cassazione nel processo tributario, in combinato con le norme speciali

  • artt. 38 e 62 del d.lgs. 546/1992

    richiamati per l'applicabilità al processo tributario del termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.

  • art. 83, d.l. 18/2020

    richiamato ai fini della sospensione straordinaria dei termini processuali nel 2020

  • art. 36, comma 1, d.l. 23/2020

    richiamato ai fini del computo del termine di notificazione del ricorso

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza per dedurre la nullità per motivazione apparente

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza per dedurre la nullità per motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza e per il vizio di motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di violazione di legge sostanziale e unionale

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    interpretato nel senso che, per il periodo d'imposta 2011, il soggetto passivo dell'imposta unica comprende anche il titolare della raccolta scommesse operante per conto di bookmaker privi di concessione

  • art. 1, comma 66, l. 220/2010

    considerato norma di interpretazione autentica che chiarisce l'assoggettamento all'imposta unica anche delle scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1998

    richiamato dalla ricorrente in relazione al presupposto della territorialità dell'imposta

  • art. 1326, comma 1, c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al momento e luogo di perfezionamento dell'accettazione della scommessa

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    interpretato nel senso che non osta all'applicazione di un tributo speciale sui giochi e scommesse che non abbia carattere di imposta sul volume d'affari

  • art. 135, par. 1, lett. i), direttiva 2006/112/CE

    richiamato nel ragionamento sull'ammissibilità del cumulo tra IVA e tributo speciale sui giochi

  • art. 168 direttiva 2006/112/CE

    richiamato dalla ricorrente per contestare la compatibilità comunitaria del tributo

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    richiamato per censurare la ricostruzione induttiva della base imponibile

  • art. 24, comma 10, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011

    richiamato per censurare la ricostruzione induttiva della base imponibile

  • art. 7 l. 212/2000

    richiamato per censurare la ricostruzione induttiva e la motivazione dell'accertamento

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è deducibile, fuori dai casi di mancanza o apparenza della motivazione, solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
  • La motivazione è soltanto apparente, e quindi nulla, quando sia meramente assertiva, incomprensibile o incapace di rendere percepibile l'iter logico della decisione; non basta il semplice dissenso della parte sulla valutazione del giudice di merito.
  • In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge di interpretazione autentica, è soggetto passivo anche chi raccoglie scommesse in Italia per conto di bookmaker privi di concessione, poiché partecipa all'organizzazione ed esercizio dell'attività imponibile.
  • Ai fini della territorialità del tributo rileva il luogo in cui la raccolta e gestione della scommessa sono svolte in Italia, non la sede estera del bookmaker per il quale l'attività è eseguita.
  • L'imposta unica sui giochi e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari; perciò non viola la direttiva IVA la previsione di un tributo speciale cumulabile con l'IVA, purché non presenti le caratteristiche di quest'ultima.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura su questioni non adeguatamente riprodotte o localizzate negli atti di merito è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte sui giochi e scommesseImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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