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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20955/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e dei suoi soci: per l’anno d’imposta 2006 venivano recuperati a tassazione, in capo alla società, costi relativi all’acquisto di un sito web ritenuti afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti, e, in capo ai soci, il maggior reddito da partecipazione ai sensi dell’art. 5 TUIR. I contribuenti impugnavano gli atti deducendo, tra l’altro, la nullità degli avvisi per sottoscrizione da parte di funzionario privo di qualifica dirigenziale e di delega, il difetto di motivazione, l’erronea valutazione dell’onere probatorio in tema di operazioni inesistenti, l’esistenza di elementi che avrebbero comprovato la realtà delle operazioni e dei pagamenti, nonché la questione dell’ammortamento del costo del sito web. Il ricorso per cassazione era affidato a quattro motivi: 1) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972 per asserita nullità degli avvisi per difetto di qualifica dirigenziale e/o delega del sottoscrittore; 2) violazione dell’art. 54 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c. per errato riparto dell’onere della prova sulle operazioni inesistenti e omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione degli artt. 102 e 109 TUIR e degli artt. 2423, 2426 e 2427 c.c. per avere la CTR ritenuto assorbita la questione della corretta imputazione pluriennale del costo; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo al pagamento del costo e alla sanzione valutaria per pagamenti in contanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui assumeva la nullità dell’atto per mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore, richiamando l’orientamento secondo cui non è necessaria la qualifica dirigenziale se il funzionario appartiene all’area direttiva ed è delegato. Ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla mancanza di delega perché non ritualmente dedotta nel ricorso introduttivo e quindi non proponibile per la prima volta in appello o in cassazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo per plurime ragioni: limite della doppia conforme, tentativo di rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale o di violazione di legge, e difetto di autosufficienza per mancata riproduzione degli atti e delle deduzioni rilevanti. In ogni caso, ha ribadito che, una volta provata dall’Amministrazione l’oggettiva inesistenza delle operazioni anche per presunzioni, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza dei costi, la loro inerenza e la corretta contabilizzazione; non sono sufficienti la fattura, la regolarità formale delle scritture o dei pagamenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    "gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva"

    La sottoscrizione dell’avviso è valida se proveniente da un funzionario di carriera direttiva delegato; non è richiesta la qualifica dirigenziale, e la pronuncia di incostituzionalità richiamata non incide sulla validità degli atti già sottoscritti in tale modo.

  • art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato in relazione alla dedotta nullità dell’avviso di accertamento IVA, ma la Corte applica i medesimi principi in tema di sottoscrizione dell’atto impositivo.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata per contestare la valutazione presuntiva dell’Ufficio; la Corte ribadisce che, in tema di operazioni inesistenti, la prova dell’inesistenza può essere fornita anche per presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta regolarità formale delle fatture; la Corte osserva che la mera fattura non è sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’operazione.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta assolto dall’Amministrazione l’onere di provare, anche indiziariamente, l’inesistenza oggettiva dell’operazione, l’onere della prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 5 TUIR

    Fondamento del recupero a tassazione del maggior reddito imputato ai soci in ragione della partecipazione nella società.

  • artt. 102 e 109 TUIR

    Richiamati con riferimento alla dedotta indebita gestione/ammortamento del costo del sito web; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • artt. 2423, 2426, 2427 c.c.

    Richiamati per sostenere la corretta contabilizzazione e ammortamento del costo; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e perché tende a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure formulate come violazione di legge o omesso esame sono state ritenute inammissibili quando, in realtà, miravano a una nuova valutazione dei fatti di causa.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    È applicato il limite della doppia conforme, che impedisce la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi nei casi previsti.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario vieta la proposizione in appello di eccezioni nuove in senso proprio; la mancanza di valida deduzione nel ricorso introduttivo rende la censura non proponibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e riassumere il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, non essendo sufficiente il mero rinvio generico.

  • art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022

    Richiamata dalla parte per chiedere un rinvio in vista della definizione agevolata; la Corte nega il rinvio perché non è stata presentata la necessaria istanza di sospensione con dichiarazione di adesione.

  • art. 1, comma 197, l. n. 197/2022

    La sospensione del giudizio è concessa solo a fronte di apposita richiesta del contribuente accompagnata dalla dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di avviso di accertamento, la sottoscrizione da parte di un funzionario delegato di area direttiva è sufficiente a integrare il requisito di validità dell’atto; non è necessaria la qualifica dirigenziale.
  • La contestazione della mancanza di delega del funzionario sottoscrittore non è rilevabile d’ufficio e deve essere dedotta tempestivamente nel primo atto difensivo; se proposta per la prima volta in appello o in cassazione è inammissibile.
  • Nelle controversie fiscali relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione, la sua inerenza e la corretta contabilizzazione del costo.
  • La mera regolarità formale della fattura, della contabilità o dei mezzi di pagamento non è sufficiente a provare la realtà dell’operazione quando l’Ufficio abbia offerto elementi gravi, precisi e concordanti di inesistenza.
  • In sede di ricorso per cassazione è inammissibile censurare la valutazione del merito sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi o della violazione di legge, quando la critica mira in sostanza a una nuova ricostruzione del quadro fattuale.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare e sintetizzare il contenuto degli atti e documenti su cui fonda le censure, così da consentire alla Corte di comprendere la doglianza senza autonoma ricerca negli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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