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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13729/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La vicenda origina da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per maggiori IRES, IRAP e IVA relative agli anni 2014 e 2015, fondati su un PVC che contestava costi non deducibili e, soprattutto, su indagini bancarie svolte sui conti intestati al socio unico/amministratore e alla moglie. Nei confronti del socio, a sua volta, furono emessi avvisi di accertamento per redditi da partecipazione, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tipica delle società a ristretta base sociale. In appello i contribuenti lamentavano, tra l’altro, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, illegittimità e carenza motivazionale della pronuncia sulle indagini bancarie, mancata verifica della riferibilità alla società dei conti formalmente intestati a terzi, e omessa considerazione delle prove contrarie offerte dal contribuente. In cassazione la società ha inoltre depositato domanda di definizione agevolata delle liti pendenti con prova del pagamento della prima rata. I motivi di ricorso erano tre: il primo sulla violazione/carenza di motivazione in tema di contraddittorio e sull’art. 12 dello Statuto del contribuente; il secondo su omessa pronuncia quanto alla necessità di dimostrare la fittizia intestazione dei conti del socio e della moglie; il terzo sulla violazione delle norme sulle indagini bancarie e sulla motivazione apparente per mancata valutazione delle prove contrarie.

La decisione

Per la società, la Corte ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per effetto della domanda di definizione agevolata depositata e del venir meno dell’interesse ad agire; ha compensato le spese tra società e Agenzia e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per la sopravvenuta inammissibilità. Per il socio, la Corte ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha accolto il terzo: ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sul contraddittorio perché l’accesso presso la sede sociale aveva rispettato il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente; ha invece censurato la CTR per non aver indicato gli elementi sintomatici che rendevano riferibili alla società i conti intestati al socio e alla moglie e per non aver valutato le giustificazioni analitiche offerte dal contribuente rispetto alle singole movimentazioni.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022

    domande di definizione agevolata delle controversie pendenti

    la presentazione della domanda e del pagamento dovuto può incidere sul processo pendente; nel caso della società ha determinato il venir meno dell'interesse ad agire e quindi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 197, L. 197/2022

    entro il 10/10/2023 il contribuente ha l'onere di depositare... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata

    il deposito della domanda e del pagamento è presupposto processuale per ottenere l'estinzione della lite

  • art. 1, comma 198, L. 197/2022

    il processo è dichiarato estinto con decreto... o con ordinanza...

    la Corte osserva che l'estinzione richiede una corretta determinazione degli importi dovuti; in difetto, non può dichiararsi l'estinzione sulla sola base della documentazione depositata

  • art. 1, comma 196, L. 197/2022

    dagli importi dovuti... si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio

    gli importi già corrisposti nel corso del giudizio incidono sul calcolo dovuto per la definizione agevolata

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per carenza di motivazione/violazione dell’art. 112 c.p.c.; la Corte distingue tra motivazione solo sintetica ma sufficiente e motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per violazione di norme sostanziali e processuali; la Corte lo rigetta sul contraddittorio e lo accoglie, in sostanza, sul profilo delle indagini bancarie

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l’omesso esame è escluso quando la questione viene comunque affrontata o risulta assorbita dalla diversa ratio decisoria adottata

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della motivazione; la Corte ribadisce che la motivazione apparente ricorre solo se manchi del tutto il percorso argomentativo minimo

  • art. 111 Cost.

    la motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi, anche se concisa

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori

    nei casi di accesso, ispezione e verifica nei locali dell’impresa, l’avviso non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del PVC, salvo urgenza motivata; tale garanzia vale anche per l’IVA e assorbe la disciplina del contraddittorio elaborata per i tributi armonizzati quando la norma interna lo prevede

  • art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973

    le movimentazioni bancarie costituiscono base presuntiva per la ripresa fiscale; spetta al contribuente fornire prova contraria analitica per ciascuna operazione

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972

    in materia IVA opera una presunzione analoga sui dati desunti dai conti correnti, con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente

  • art. 2697 c.c.

    il riparto dell’onere probatorio si sposta sul contribuente una volta che l’Ufficio abbia prodotto gli elementi bancari, ma tale inversione presuppone la corretta individuazione dei conti e dei soggetti riferibili all’accertamento

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni devono poggiare su elementi sintomatici idonei a fondare il ragionamento presuntivo

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva e la relativa valutazione devono essere specifiche e ancorate a elementi gravi, precisi e concordanti

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito deve pronunciarsi sui motivi di appello effettivamente devoluti, in particolare sulla riferibilità dei conti e sulle prove contrarie dedotte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non opera quando l’inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per difetto di interesse e non originaria

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la definizione agevolata della lite pendente può rendere sopravvenuto il difetto di interesse al ricorso della parte che vi aderisce, impedendo la prosecuzione del processo e determinando l’inammissibilità sopravvenuta, se non sia possibile dichiarare l’estinzione per mancanza di una corretta dimostrazione degli importi dovuti.
  • In tema di accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell’impresa, l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del PVC; se tale termine è rispettato, non si configura violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
  • La garanzia dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera per tutti i tributi, inclusa l’IVA, e quando è applicabile assorbe la disciplina del contraddittorio elaborata per i tributi armonizzati in assenza di previsione interna specifica.
  • Le indagini bancarie possono fondare la ripresa fiscale solo se l’Ufficio individua elementi sintomatici che consentano di riferire al contribuente, o alla società accertata, i conti formalmente intestati a terzi; in mancanza, non è legittimo estendere automaticamente la presunzione ai conti di altri soggetti.
  • La presunzione derivante dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 impone al contribuente una prova contraria analitica e specifica per ogni singola movimentazione, ma il giudice deve a sua volta valutare in modo puntuale sia la riferibilità delle operazioni al contribuente sia le giustificazioni offerte.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi il percorso logico minimo della decisione; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente a superare il controllo di legittimità.
  • Nel caso di società a ristretta base sociale, gli avvisi emessi in capo al socio per utili extracontabili presuppongono l’accertamento societario, ma per le imposte dirette non sussiste un autonomo generalizzato diritto al contraddittorio se non nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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