Cassazione Civile, Ordinanza n. 00491/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società in amministrazione straordinaria aveva impugnato un'iscrizione a ruolo straordinario relativa a IVA 2009, con sanzioni e interessi, deducendo difetto di motivazione e nullità dell'iscrizione. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, ritenendo non dovute le sanzioni ma dovuti gli interessi e affermando la legittimità dell'iscrizione a ruolo ai fini dell'insinuazione al passivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) giudicato esterno formatosi sulla sentenza resa in un separato giudizio relativo alla cartella di pagamento; 2) inammissibilità del ricorso originario perché proposto avverso un estratto di ruolo non autonomamente impugnabile; 3) motivazione apparente della sentenza di merito; 4) errata esclusione delle sanzioni in costanza di amministrazione straordinaria, con richiamo alla disciplina sanzionatoria e concorsuale. La Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo, osservando che il ricorso introduttivo investiva non la cartella ma solo l'estratto di ruolo/iscrizione a ruolo, e applicando il principio per cui l'estratto di ruolo non è più impugnabile, salvo prova di uno specifico interesse ad agire, non fornita nel caso di specie.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della società contribuente avverso l'estratto di ruolo. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione del consolidamento solo successivo della giurisprudenza di legittimità sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per i motivi di violazione di norme processuali e per la dedotta motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per la dedotta violazione di norme sostanziali e tributarie.
richiamato ai fini del giudicato esterno dedotto dall'Ufficio.
richiamato ai fini del giudicato esterno dedotto dall'Ufficio.
art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per sostenere che il ricorso avverso l'estratto di ruolo fosse inammissibile.
richiamato in relazione al difetto di interesse ad agire contro l'estratto di ruolo.
richiamato per la censura di motivazione meramente apparente.
art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato nel motivo sulle sanzioni tributarie in pendenza di amministrazione straordinaria.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo sulle sanzioni tributarie e sui controlli automatizzati.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel motivo sulle sanzioni tributarie relative all'IVA.
art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel motivo sulle sanzioni tributarie relative all'IVA.
art. 48 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
richiamato dalla CTR e dall'Ufficio in tema di effetti dell'amministrazione straordinaria e spossessamento del debitore.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato nel motivo sulle sanzioni tributarie.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
la Corte lo applica, richiamando la giurisprudenza di legittimità, per affermare che l'estratto di ruolo non è più impugnabile e che l'interesse ad agire va provato dal contribuente.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. dalla l. n. 215/2021
è la novella che ha introdotto il citato art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
richiamato come possibile mezzo per provare nel giudizio di legittimità l'interesse ad agire residuo.
applicato per cassare senza rinvio e dichiarare l'inammissibilità dell'originario ricorso, perché la causa non poteva essere proposta.
richiamato quale base normativa dell'amministrazione straordinaria della società contribuente.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis, primo comma
richiamato per la tardiva presentazione della dichiarazione IVA da parte della contribuente.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile quando il contribuente non dimostri uno specifico e attuale interesse ad agire; tale difetto di interesse può essere rilevato fino alla decisione.
- Nel giudizio tributario, se l'atto effettivamente impugnato è solo l'iscrizione a ruolo o l'estratto di ruolo e la cartella è stata oggetto di separato giudizio, l'impugnazione va dichiarata inammissibile per carenza di interesse, salvo prova contraria del contribuente.
- La sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai procedimenti pendenti, con conseguente possibilità di cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
- Quando il ricorso è accolto per ragioni pregiudiziali di ammissibilità, restano assorbite le censure di merito relative al giudicato esterno, alla motivazione della sentenza e alla debenza delle sanzioni.
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