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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00491/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società in amministrazione straordinaria aveva impugnato un'iscrizione a ruolo straordinario relativa a IVA 2009, con sanzioni e interessi, deducendo difetto di motivazione e nullità dell'iscrizione. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, ritenendo non dovute le sanzioni ma dovuti gli interessi e affermando la legittimità dell'iscrizione a ruolo ai fini dell'insinuazione al passivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) giudicato esterno formatosi sulla sentenza resa in un separato giudizio relativo alla cartella di pagamento; 2) inammissibilità del ricorso originario perché proposto avverso un estratto di ruolo non autonomamente impugnabile; 3) motivazione apparente della sentenza di merito; 4) errata esclusione delle sanzioni in costanza di amministrazione straordinaria, con richiamo alla disciplina sanzionatoria e concorsuale. La Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo, osservando che il ricorso introduttivo investiva non la cartella ma solo l'estratto di ruolo/iscrizione a ruolo, e applicando il principio per cui l'estratto di ruolo non è più impugnabile, salvo prova di uno specifico interesse ad agire, non fornita nel caso di specie.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della società contribuente avverso l'estratto di ruolo. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione del consolidamento solo successivo della giurisprudenza di legittimità sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile quando il contribuente non dimostri uno specifico e attuale interesse ad agire; tale difetto di interesse può essere rilevato fino alla decisione.
  • Nel giudizio tributario, se l'atto effettivamente impugnato è solo l'iscrizione a ruolo o l'estratto di ruolo e la cartella è stata oggetto di separato giudizio, l'impugnazione va dichiarata inammissibile per carenza di interesse, salvo prova contraria del contribuente.
  • La sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai procedimenti pendenti, con conseguente possibilità di cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
  • Quando il ricorso è accolto per ragioni pregiudiziali di ammissibilità, restano assorbite le censure di merito relative al giudicato esterno, alla motivazione della sentenza e alla debenza delle sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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