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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00293/2026 del 06/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un’intimazione di pagamento relativa a TARSU 2006, nonché del ruolo e di una cartella di pagamento che egli assumeva mai notificata. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, su appello del contribuente, aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di interesse, ritenendo che la sentenza di primo grado avesse già accolto le sue domande e che le doglianze formulate non incidessero sulla concreta utilità della decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi, tutti diretti a contestare l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello e, in sostanza, l’omesso esame delle censure relative alla mancata o irrituale notifica della cartella, alla prova documentale della notifica, alla validità delle copie prodotte dall’agente della riscossione, all’inesistenza o illegittimità del ruolo e alla conseguente illegittimità della condanna per lite temeraria. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con procura speciale idonea.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore del ricorrente e, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto per le spese del grado di legittimità, poiché l’agente della riscossione non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha precisato che la rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e quindi non consente una diversa regolamentazione delle spese dei gradi di merito; ha anche escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ipotesi di estinzione per rinuncia e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta, estingue il giudizio di legittimità e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non consente una nuova regolazione delle spese dei gradi di merito, poiché resta ferma la statuizione accessoria ormai coperta da giudicato.
  • L’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non si estende all’ipotesi di estinzione per rinuncia.
  • Quando la parte rinuncia al ricorso per cassazione, il giudice di legittimità non esamina i motivi di ricorso e si limita a prendere atto dell’estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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