Cassazione Civile, Ordinanza n. 00293/2026 del 06/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un’intimazione di pagamento relativa a TARSU 2006, nonché del ruolo e di una cartella di pagamento che egli assumeva mai notificata. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, su appello del contribuente, aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di interesse, ritenendo che la sentenza di primo grado avesse già accolto le sue domande e che le doglianze formulate non incidessero sulla concreta utilità della decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi, tutti diretti a contestare l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello e, in sostanza, l’omesso esame delle censure relative alla mancata o irrituale notifica della cartella, alla prova documentale della notifica, alla validità delle copie prodotte dall’agente della riscossione, all’inesistenza o illegittimità del ruolo e alla conseguente illegittimità della condanna per lite temeraria. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con procura speciale idonea.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore del ricorrente e, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto per le spese del grado di legittimità, poiché l’agente della riscossione non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha precisato che la rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e quindi non consente una diversa regolamentazione delle spese dei gradi di merito; ha anche escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ipotesi di estinzione per rinuncia e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio di legittimità
richiamato come base della disciplina della rinuncia al ricorso
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
utilizzato dal ricorrente per denunciare omesso esame di fatti decisivi
richiamato nei motivi come norma asseritamente violata in relazione alla motivazione della sentenza
richiamato nei motivi in tema di contenuto dell’appello e ammissibilità
richiamato in relazione all’interesse ad agire e all’interesse all’impugnazione
invocato dal ricorrente nei motivi sulla prova della notifica e sull’attività dell’agente della riscossione
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla notificazione e alla validità degli atti
richiamato in tema di notificazione della cartella di pagamento e prova della stessa
richiamato per le forme di notificazione degli atti tributari
art. 5, comma 5, d.l. n. 669/1996
richiamato nel terzo motivo come norma inerente alla notificazione/prova documentale
invocato per contestare la conformità legale delle copie prodotte
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per l’ordine di esibizione degli originali o della documentazione richiesta
richiamato in tema di valore probatorio delle riproduzioni meccaniche e documentali
richiamato in tema di disconoscimento della conformità delle copie all’originale
art. 12, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo sull’inesistenza e sulla contestazione del ruolo esattoriale
invocato per sostenere che il fatto non contestato dovesse ritenersi pacifico
richiamati per contestare la condanna alle spese e per responsabilità aggravata
richiamato in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso perché applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta, estingue il giudizio di legittimità e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non consente una nuova regolazione delle spese dei gradi di merito, poiché resta ferma la statuizione accessoria ormai coperta da giudicato.
- L’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non si estende all’ipotesi di estinzione per rinuncia.
- Quando la parte rinuncia al ricorso per cassazione, il giudice di legittimità non esamina i motivi di ricorso e si limita a prendere atto dell’estinzione del processo.
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