Cassazione Civile, Ordinanza n. 00269/2026 del 06/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’azione risarcitoria proposta dalla banca mutuante per il danno subito a seguito del fatto che un immobile ipotecato a garanzia di un mutuo risultò edificato su fondo demaniale di uso civico; ciò determinò l’estinzione della procedura esecutiva promossa sulla base dell’inadempimento della mutuataria. In primo grado il notaio incaricato del rogito fu condannato al risarcimento; in appello la decisione fu ribaltata, ritenendosi insussistente l’inadempimento agli obblighi professionali, in considerazione della concreta situazione dei luoghi e della diligenza comunque impiegata. Il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1176, comma 2, e 1218 c.c., sostenendo che il notaio, in atti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari, deve svolgere tutti gli accertamenti prodromici necessari a identificare il bene e a garantirne la libertà da vincoli, con conseguente responsabilità per omesso accertamento della presenza di usi civici. Con il secondo motivo si denunciava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse travisato il fatto e riesaminato in modo errato la situazione complessiva dell’area, omettendo di considerare ulteriori indagini che il notaio avrebbe dovuto compiere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizio di motivazione, erano diretti in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del merito, attività non consentita in sede di legittimità. Confermata quindi la decisione di appello che aveva escluso la responsabilità professionale del notaio. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La diligenza qualificata del prestatore d'opera professionale costituisce il parametro della prestazione del notaio, ma la censura che mira a sostituire al giudizio di merito una diversa valutazione fattuale è inammissibile in cassazione.
La responsabilità contrattuale del professionista presuppone l'accertamento dell'inadempimento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse a contestare il giudizio di fatto della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente veicolato come violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché risolventesi in una critica fattuale alla ricostruzione operata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o per correggere l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello.
Il richiamo all'art. 115 c.p.c. non è valso a trasformare in denunciabile in cassazione una doglianza che mirava sostanzialmente a rivalutare il fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto, se ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo collegato al contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura apparentemente di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove compiuta dai giudici di merito.
- La responsabilità professionale del notaio richiede l'allegazione e l'accertamento di un effettivo inadempimento alla diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.; tuttavia, la contestazione del giudizio con cui il merito ha ritenuto adeguata la condotta non è scrutinabile in cassazione se si risolve in dissenso sul fatto.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una revisione complessiva della ricostruzione fattuale, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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