Cassazione Civile, Ordinanza n. 00273/2026 del 06/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta in relazione a una intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione. Nel corso del procedimento, il giudice designato aveva trasmesso gli atti al Presidente di sezione per i provvedimenti organizzativi ritenuti opportuni; contro il decreto così emesso era stato proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., poi dichiarato inammissibile dal Tribunale di Messina. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, sostenendo che vi fosse litispendenza tra più pignoramenti riferiti alle medesime cartelle e titoli, e chiedendo che fosse affermata la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Messina, con rimessione della causa al relativo giudice e annullamento dei provvedimenti organizzativi del GE, del Presidente del Tribunale e del Collegio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato, in primo luogo, che il regolamento di competenza non è proponibile contro un'ordinanza collegiale resa ex art. 669-terdecies c.p.c., specie quando essa conferma o riguarda un decreto avente contenuto meramente amministrativo e non decisorio. In secondo luogo, ha osservato che le doglianze del ricorrente non investivano una questione di competenza in senso tecnico, ma una mera ripartizione interna degli affari dell'ufficio giudiziario, anche se coinvolgente il giudice dell'esecuzione. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per indicare che il ricorrente si è difeso da sé stesso
art. 615, comma 1, c.p.c.
norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione da cui origina la vicenda
art. 669-terdecies c.p.c.
il reclamo ex art. 669-terdecies non è ritenuto proponibile avverso l'ordinanza collegiale considerata nel caso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dell'applicabilità dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la disciplina del contributo unificato
Cass., Sez. Un., n. 16091/2009
citata per il principio secondo cui il regolamento di competenza non è proponibile contro ordinanze ex art. 669-terdecies c.p.c.
Cass. n. 24139/2014
citata per il principio secondo cui la doglianza riguarda una ripartizione interna degli affari dell'ufficio e non una competenza tecnicamente intesa
Massime di principio
- Il regolamento di competenza non è esperibile contro un'ordinanza collegiale pronunciata nel procedimento cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. quando il provvedimento impugnato non ha natura decisoria ma meramente amministrativa o organizzatoria.
- Non integra questione di competenza in senso tecnico la contestazione che investe soltanto la ripartizione interna degli affari all'interno dell'ufficio giudiziario, anche se coinvolge il giudice dell'esecuzione.
- Se il giudizio di legittimità sul regolamento è dichiarato inammissibile e la controparte non si costituisce, non si provvede sulle spese.
- Quando ricorrono i presupposti normativi, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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