Cassazione Civile, Ordinanza n. 00272/2026 del 06/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda origina dalla domanda di una correntista che aveva agito contro la banca per ottenere il risarcimento dei danni lamentando che l'istituto avesse consentito il ritiro di tre carnet di assegni a un soggetto diverso dalla titolare del conto, in assenza di autorizzazione o delega. Da tali carnet erano poi stati emessi assegni con firme apocrife, protestati in numero di undici, con conseguente iscrizione nel Registro informatico dei protesti e asserite lesioni dell'immagine, della reputazione e perdita di occasioni lavorative. Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano respinto la domanda, ritenendo non imputabile alla banca la falsificazione delle firme perché non facilmente riconoscibile dal bancario medio e non provato che i carnet fossero stati ritirati dal padre della correntista. La ricorrente ha poi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro l'ordinanza di legittimità che aveva già rigettato il precedente ricorso per cassazione, deducendo tre errori di fatto: (1) mancata corretta percezione del contenuto del primo motivo del ricorso originario, che riguardava l'omessa identificazione del cliente allo sportello; (2) omesso esame della memoria ex art. 380-bis c.p.c. asseritamente depositata ma non inserita nel fascicolo telematico, da cui la Corte avrebbe desunto erroneamente l'inammissibilità del terzo motivo per doppia conforme; (3) errore di fatto nella delibazione del quarto motivo del ricorso originario, avendo la Corte ritenuto impugnata una parte della sentenza d'appello che, secondo la ricorrente, non era stata impugnata. La doglianza centrale era dunque quella di un asserito errore revocatorio della Corte di cassazione nella lettura degli atti interni del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che il primo motivo non denunciava un errore di fatto revocatorio ma, al più, un errore di giudizio nell'interpretazione del motivo originario, poiché la precedente ordinanza aveva effettivamente esaminato il contenuto della censura e le questioni erano oggetto di dibattito tra le parti. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di decisività: anche assumendo che la memoria ex art. 380-bis c.p.c. fosse stata tempestivamente depositata ma non esaminata, il suo contenuto avrebbe riproposto questioni già considerate o comunque non idonee a mutare l'esito, essendo la memoria solo strumento illustrativo dei motivi già ritualmente enunciati. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché, anche qualora la Corte avesse esaminato un profilo non realmente proposto come motivo, la ricorrente non avrebbe avuto interesse alla revocazione, potendo al più trattarsi di un 'non motivo'. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato in rito come inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione solo nei ristretti casi di errore di fatto revocatorio, nei limiti degli atti interni al giudizio di legittimità.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere una svista percettiva, non un errore di giudizio, decisiva e non oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato in relazione alla censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che la relativa doglianza non è proponibile se opera la doppia conforme in fatto o se tende a rivalutare il merito.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte evidenzia che la doglianza sostanzialmente mirava a un riesame del merito, non a un vero vizio revocatorio.
la memoria ex art. 380-bis ha funzione meramente illustrativa e non può integrare nuovi motivi di ricorso; la sua mancata valutazione non è di regola idonea a fondare revocazione se non introduce mutamenti normativi o questioni rilevabili d'ufficio.
richiamato in via analogica: la memoria conclusiva non può ampliare i motivi di ricorso già definiti nell'atto introduttivo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di decisione nel merito; la Corte osserva che, anche ove il profilo fosse un 'non motivo', ciò non attribuisce interesse alla revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo del c.d. doppio contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per un errore di fatto revocatorio consistente in una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti interni del giudizio di legittimità; resta escluso quando si contesti l'interpretazione del motivo o la valutazione delle argomentazioni difensive.
- Non integra errore di fatto revocatorio la censura con cui si deduce che la Corte abbia male inteso il contenuto di un motivo di ricorso o ne abbia valutato erroneamente la portata: in tal caso si è nel campo dell'errore di giudizio, non dell'errore percettivo.
- L'errore revocatorio deve essere essenziale e decisivo: se la decisione impugnata è sorretta da ulteriori rationes decidendi autonome, oppure se la circostanza asseritamente omessa non avrebbe comunque mutato l'esito, la revocazione è inammissibile.
- La mancata considerazione di una memoria illustrativa non consente, di regola, la revocazione della decisione di legittimità, perché la memoria non può introdurre nuovi motivi ma solo chiarire quelli già ritualmente proposti; solo questioni sopravvenute o rilevabili d'ufficio possono imporne l'esame espresso.
- Nel giudizio di cassazione, l'eventuale contestazione di un fatto controverso tra le parti non è mai idonea, di per sé, a fondare revocazione per errore di fatto, poiché il contrasto tra le parti trasforma il punto in oggetto di valutazione e non di mera percezione.
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