Cassazione Civile, Ordinanza n. 00270/2026 del 06/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una creditrice, munita di titolo giudiziale, contro gli eredi di una de cuius. Nel corso dell'esecuzione il giudice dell'esecuzione rilevava che uno dei chiamati non risultava proprietario dei beni pignorati perché aveva ceduto la propria quota ereditaria prima del pignoramento e invitava la creditrice, per integrare la continuità delle trascrizioni, a trascrivere un atto da cui risultasse l'accettazione tacita dell'eredità oppure a promuovere un giudizio di accertamento della qualità di erede. La creditrice avviava quindi il giudizio di accertamento della qualità di eredi; il tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità. In appello, tuttavia, la corte territoriale riformava la decisione e dichiarava inammissibile la domanda, affermando che la continuità delle trascrizioni avrebbe potuto essere assicurata mediante la trascrizione di atti negoziali già compiuti dagli esecutati, e compensava le spese di entrambi i gradi per l'incertezza derivata dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione deducendo: (i) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la corte d'appello compensato le spese senza i presupposti di legge e con motivazione apparente; (ii) violazione dell'art. 91 c.p.c. e delle norme sul compenso professionale, per avere la corte territoriale negato o comunque non liquidato correttamente i compensi relativi alla fase istruttoria, affermando genericamente che nel giudizio non vi era stata istruttoria. La resistente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, perché i ricorrenti erano ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, affermando che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato conserva interesse a far applicare correttamente la disciplina delle spese, anche se la rifusione non le spetterebbe direttamente, poiché lo Stato può comunque avere diritto di rivalsa. Ha poi accolto entrambi i motivi di ricorso: il primo, perché la compensazione delle spese era stata disposta fuori dei casi consentiti dall'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, non ricorrendo né assoluta novità della questione né mutamento giurisprudenziale né altre gravi ed eccezionali ragioni; l'ordinanza del giudice dell'esecuzione aveva anzi delineato chiaramente l'alternativa processuale da seguire. Il secondo, almeno con riferimento al primo grado, perché i compensi per la fase istruttoria devono essere liquidati unitariamente con la fase di trattazione nel giudizio di primo grado, anche se l'istruttoria non si sia concretamente svolta, mentre per l'appello ciò dipende dall'effettivo svolgimento dell'attività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base del giudizio di accertamento della qualità di erede funzionale alla trascrizione e alla continuità delle trascrizioni.
L'interesse ad agire o a impugnare non è escluso dalla mera ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La regola generale è quella della soccombenza nella liquidazione delle spese; è stata ritenuta violata dalla compensazione disposta senza valido presupposto.
Nel testo applicabile al giudizio, la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, come interpretata anche dalla Corte costituzionale; non basta una generica incertezza o la difficoltà di lettura di un provvedimento presupposto.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione ritenuta apparente o illogica sulla compensazione delle spese.
art. 4, comma 5, lettera c) del D.M. 147/2022
Richiamato per contestare la mancata liquidazione dei compensi relativi alla fase istruttoria.
Per il primo grado, la fase istruttoria è liquidata unitariamente con la fase di trattazione, anche se non svolta in concreto.
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato consente comunque un interesse concreto alla corretta regolazione delle spese.
Lo Stato può avere diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio, rendendo attuale l'interesse alla statuizione sulle spese.
Massime di principio
- La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato conserva interesse a impugnare la statuizione sulle spese di lite, poiché la corretta regolazione tra le parti incide comunque sui presupposti e sugli effetti della rivalsa erariale.
- La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., nel regime applicabile, è consentita solo nei casi tassativi o comunque in presenza di ragioni realmente gravi ed eccezionali, non potendo fondarsi su una motivazione generica o su una mera incertezza soggettiva del giudice.
- Quando un provvedimento del giudice dell'esecuzione indica chiaramente l'alternativa processuale da seguire per integrare la continuità delle trascrizioni, non può parlarsi, di regola, di assoluta novità o di incertezza tale da giustificare la compensazione delle spese.
- Nel giudizio di primo grado, i compensi relativi alla fase istruttoria sono dovuti in via unitaria con la fase di trattazione, anche se l'istruttoria non si è concretamente svolta; nel giudizio di appello, invece, la liquidazione di tale voce presuppone l'effettivo svolgimento dell'attività istruttoria.
- La valutazione dell'interesse ad agire nel giudizio di cognizione può condurre a esiti diversi rispetto a quella compiuta nel precedente giudizio esecutivo, senza che ciò legittimi di per sé la compensazione delle spese.
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