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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00271/2026 del 06/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato un decreto del giudice dell'esecuzione con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti nell'ambito di procedure esecutive immobiliari riunite, lamentando che il provvedimento fosse stato adottato da un giudice diverso da quello inizialmente designato per un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., che vi sarebbero state irregolarità nella gestione del fascicolo e nella tutela dei suoi asseriti diritti sull'immobile e sull'eredità, e chiedendo formalmente la conferma del giudice originario o la nomina di altro magistrato. Il ricorso è stato però ritenuto privo dei requisiti minimi per essere qualificato come regolamento preventivo di giurisdizione, regolamento di competenza o ricorso per cassazione; inoltre è stato ritenuto improcedibile perché non era stata depositata la copia conforme del provvedimento effettivamente impugnato, essendo stata depositata solo copia del decreto di trasferimento, atto diverso e non oggetto del giudizio. Il controricorrente ha resistito e il P.G. ha concluso per l'inammissibilità, o in subordine per il rinvio alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., rilevando che mancava il deposito della copia conforme del provvedimento impugnato. Ha aggiunto che il ricorso era comunque radicalmente inammissibile, poiché non riconducibile né al regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. né al regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. né al ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite, ha applicato la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso dello strumento impugnatorio e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    Il ricorso non era riconducibile al regolamento preventivo di giurisdizione, poiché non veniva posta una questione di giurisdizione in senso proprio.

  • art. 42 c.p.c.

    Il ricorso non era riconducibile neppure al regolamento necessario di competenza, mancando una vera questione di competenza.

  • art. 360 c.p.c.

    L'atto non integrava un ricorso per cassazione, difettando del minimo contenuto riconducibile ai motivi tipici di legittimità.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    L'improcedibilità è stata dichiarata per mancato deposito della copia conforme del provvedimento impugnato.

  • art. 560 c.p.c.

    Il provvedimento contestato riguardava l'ordine di liberazione emesso dal giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione dell'immobile.

  • art. 586 c.p.c.

    Il decreto di trasferimento è stato indicato come atto diverso da quello impugnato e comunque non oggetto del giudizio.

  • art. 617 c.p.c.

    Il decreto di trasferimento, pur evocato, era considerato eventualmente attaccabile con opposizione agli atti esecutivi, non con il ricorso proposto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata ritenendo il ricorso connotato da grave superficialità e abuso dello strumento impugnatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 700 c.p.c.

    Il ricorso originario richiamava un procedimento cautelare d'urgenza, ma la Corte ha ritenuto che la successiva gestione nel perimetro dell'esecuzione immobiliare non fondasse le doglianze prospettate.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione o un regolamento ex artt. 41 o 42 c.p.c. deve essere coerente, riconducibile a uno dei rimedi tipizzati e sorretto da un effettivo contenuto giuridico; un atto privo di tali requisiti è inammissibile.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia conforme del provvedimento impugnato è necessario; la mancata produzione del provvedimento effettivamente censurato comporta improcedibilità.
  • Non è consentito impugnare un provvedimento diverso da quello realmente lesivo, né sostituire all'oggetto del giudizio un diverso atto del procedimento esecutivo.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente privo di base giuridica, senza il minimo sforzo interpretativo e argomentativo, può integrare abuso dello strumento impugnatorio e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • Nel processo esecutivo, gli atti sono censurabili con gli strumenti loro propri; la qualificazione corretta dell'atto e del rimedio è decisiva per la sorte dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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