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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27196/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica classificata in categoria D/1. A seguito di procedura DOCFA del 23 gennaio 2014, la contribuente aveva proposto una rendita di euro 47.418,00; l'Ufficio aveva rettificato la proposta dapprima ad euro 539.449,00 e poi, in autotutela, ad euro 253.163,00. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello, escludendo dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione ritenendoli pertinenze della miniera e quindi non valutabili catastalmente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme catastali per avere la CTR escluso tali pozzi dalla rendita. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando: difetto di motivazione dell'avviso di rettifica ex art. 7 L. 212/2000; violazione dell'art. 2697 c.c. per carenza di prova dei presupposti della rettifica; erronea inclusione nella stima dei vapordotti; erronea inclusione di alternatori e trasformatori, perché non ricompresi nel perimetro catastale e posti a valle del generatore. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'Agenzia, infondati o inammissibili i motivi incidentali, e ha cassato con rinvio limitatamente alle ulteriori questioni di merito assorbite nel giudizio di appello, da riesaminare dalla CTR Toscana in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso incidentale della società contribuente (dichiarando inammissibile il primo motivo e infondati il secondo, il terzo e il quarto), ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della CTR della Toscana per l'esame delle residue censure di merito relative a sovrastima dei costi e deprezzamento per vetustà, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nella centrale geotermica, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l'alternatore e i trasformatori sono componenti essenziali del bene complesso e vanno inclusi nella rendita catastale, poiché la loro separazione comprometterebbe la funzione unitaria di produzione di energia elettrica. Ha inoltre ribadito che, nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso può ritenersi assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la differenza tra rendita proposta e attribuita dipenda da diversa valutazione tecnica, e che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova è stato posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d.l. n. 652 del 1939

    "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti"

    definisce il perimetro degli immobili urbani rilevanti ai fini catastali, includendo le costruzioni stabili e consentendo la classificazione della centrale come immobile urbano rilevante per la rendita.

  • art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    richiamato dall'Agenzia come norma catastale sulla determinazione della rendita e sulla valutazione degli elementi dell'unità immobiliare; la Corte lo considera nel quadro della disciplina che impone di includere i componenti essenziali dell'impianto.

  • art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005

    norma decisiva per includere nella rendita catastale delle centrali elettriche i componenti, anche mobili, strutturalmente e funzionalmente inscindibili dal bene complesso, applicabile ratione temporis al caso.

  • art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014

    è richiamato quale conferma dell'orientamento che valorizza gli impianti funzionali al processo produttivo secondo le istruzioni tecniche richiamate dalla norma.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    l'avviso di classamento deve essere motivato, ma nel caso di procedura DOCFA e stima diretta la motivazione può essere soddisfatta anche con elementi sintetici se i dati del contribuente non sono disattesi e la differenza deriva da una diversa valutazione tecnica.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    norma richiamata per il contenuto dell'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, richiamo mediato dallo Statuto del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si censura la valutazione delle prove acquisite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    fondamento dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, usato sia dall'Agenzia sia dalla contribuente per le rispettive doglianze.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato sulla valutazione delle prove, distinta dalla violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 2 d.l. n. 16 del 1993

    richiamato come base normativa della procedura DOCFA.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato quale fonte regolamentare della procedura DOCFA e del relativo meccanismo di dichiarazione/controllo.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    richiamato per la definizione di unità immobiliare come porzione o insieme di fabbricati con autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015

    richiamato per delimitare l'applicabilità temporale del diverso criterio legale di valutazione introdotto dalla legge di stabilità 2016, non applicabile al caso in esame.

Massime di principio

  • Nelle centrali elettriche o geotermiche, ai fini della rendita catastale, devono essere computati tutti i componenti strutturalmente e funzionalmente indispensabili al ciclo produttivo, anche se collocati nel sottosuolo o in posizione a monte o a valle del generatore, perché la loro separazione snaturerebbe l'unità immobiliare e ne comprometterebbe la funzione produttiva.
  • La classificazione catastale di impianti complessi va effettuata avendo riguardo alla connessione strutturale e funzionale tra parte immobiliare e parte impiantistica, quando il bene è destinato in modo esclusivo alla produzione di energia e si qualifica come opificio/categoria D/1.
  • In materia di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è attenuato quando la rendita è determinata sulla base di una stima diretta e gli elementi dichiarati dal contribuente non sono disattesi; in tale ipotesi è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, salvo che l'Ufficio modifichi i fatti posti a base della dichiarazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha invertito l'onere della prova; non è invece configurabile quando la censura miri a rimettere in discussione il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
  • Nel giudizio di legittimità, le contestazioni che richiedono accertamenti di fatto non possono essere decise direttamente dalla Corte di cassazione e, se rimaste assorbite nei gradi di merito, possono imporre la cassazione con rinvio per il loro esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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