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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27153/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per registrare un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un'azienda sanitaria per il pagamento di fatture insolute relative a forniture e servizi. Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, le parti della lite originaria avevano definito stragiudizialmente la controversia con una transazione che prevedeva la rinuncia al decreto e la corresponsione di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta. La società ha impugnato l'avviso deducendo: omessa pronuncia su eccezioni riproposte in appello; difetto di motivazione dell'avviso e violazione dell'onere della prova, perché non indicava in modo intellegibile come fosse stata determinata la base imponibile e non teneva conto della transazione e della rinuncia agli interessi; violazione del principio di alternatività IVA/imposta di registro; violazione dell'art. 37 d.P.R. 131/1986 per avere la CTR escluso l'equiparazione dell'azienda sanitaria all'amministrazione dello Stato ai fini della disposizione sul conguaglio/rimborso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato per difetto del contenuto minimo dell'avviso di liquidazione e per mancata indicazione dell'atto effettivamente imponibile, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha rigettato il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di liquidazione. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica che il motivo o la conclusione di appello sia stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato come norma violata per difetto di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato come parametro del difetto di motivazione dell'avviso.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    Invocato sul principio di alternatività tra IVA e imposta di registro; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    "salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"

    La nozione di "amministrazione dello Stato" va intesa in senso restrittivo, riferita alle amministrazioni statuali e non agli enti territoriali o ad altri enti pubblici; la transazione stragiudiziale rileva ai fini del conguaglio solo se interviene l'amministrazione dello Stato.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986

    L'avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario deve indicare imponibile, aliquota, imposta liquidata e contenere informazioni intellegibili sui presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Non è utilizzabile per estendere la nozione di amministrazione dello Stato, perché ha finalità proprie del pubblico impiego.

  • art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato a conferma dell'interpretazione uniforme e restrittiva dell'espressione "amministrazione dello Stato" nel testo del d.P.R. 131/1986.

  • art. 158 d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato in via comparativa per affermare che la disciplina delle prenotazioni a debito riguarda lo Stato e le amministrazioni espressamente parificate.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per omessa pronuncia, la parte deve allegare specificamente che il motivo d'appello è stato coltivato fino alla precisazione delle conclusioni; altrimenti la censura è inammissibile.
  • In materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione deve rendere immediatamente conoscibili i presupposti della pretesa, indicando con precisione l'atto tassato e gli elementi essenziali della base imponibile; se il titolo indicato è stato superato da una transazione o conciliazione non riportata nell'avviso, l'atto difetta del contenuto minimo richiesto ed è annullabile.
  • L'avviso di liquidazione non può costringere il contribuente a un'attività di ricerca extratestuale per ricostruire il calcolo dell'imposta, perché ciò comprime illegittimamente il diritto di difesa e il termine di impugnazione.
  • Ai fini dell'art. 37 d.P.R. 131/1986, l'espressione "amministrazione dello Stato" va interpretata restrittivamente come amministrazione statuale, con esclusione degli enti territoriali e degli altri enti pubblici dotati di alterità rispetto allo Stato.
  • L'equiparazione tra sentenza passata in giudicato e transazione/conciliazione stragiudiziale opera solo nei casi espressamente considerati dalla norma e non può essere estesa in via analogica a soggetti diversi dall'amministrazione dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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