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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27155/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza presso una società operante nel settore della concia, l'Amministrazione finanziaria notificò avvisi di accertamento alla società e ai soci, contestando alla società ricavi non contabilizzati e ai soci, tra cui il ricorrente, maggiori redditi da partecipazione e da disponibilità estere incrementate. Per l'anno d'imposta 2002, oggetto del ricorso per cassazione, il contribuente deduceva che la Commissione regionale avesse omesso di considerare una differenza decisiva rispetto all'anno 2004: per il 2002 mancava un accertamento presupposto nei confronti della società, sicché non vi sarebbero stati elementi per presumere la distribuzione di utili extrabilancio al socio. Con il primo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; con il secondo la violazione delle regole sulle presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 c.c.); con il terzo la nullità della sentenza per omessa considerazione delle difese svolte in appello, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse effettivamente esaminato la questione relativa all'anno 2002 e avesse distinto correttamente i diversi presupposti degli accertamenti: da un lato, per la società, il recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati; dall'altro, per il socio, la verifica delle disponibilità patrimoniali estere e del loro incremento, nonché la presunta distribuzione di redditi non contabilizzati. Ha quindi escluso sia l'omesso esame di un fatto decisivo, sia la violazione delle regole sulle presunzioni, ribadendo che la gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno valutate globalmente e che anche un solo elemento, se preciso e grave, può sorreggere la presunzione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nuova formulazione restrittiva

    Il vizio motivazionale è deducibile in cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; resta fuori il mero riesame del materiale probatorio o della sufficienza della motivazione salvo violazione del "minimo costituzionale".

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere ricavate da indizi valutati complessivamente, secondo un ragionamento logico di probabilità.

  • art. 2729 c.c.

    Gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno apprezzate in modo globale e non atomistico; la prova presuntiva può fondarsi anche su un unico indizio, purché grave e preciso.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il motivo di ricorso volto a denunciare l'omessa considerazione delle difese è superato se la sentenza di merito mostra di avere esaminato la questione e di avere implicitamente disatteso le relative argomentazioni.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione meramente apparente o mancante integra nullità della sentenza; al di fuori di tali ipotesi il sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ristretto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando la sentenza non consideri un fatto storico discusso tra le parti e potenzialmente idoneo a mutare l'esito della lite; non è sufficiente dedurre una diversa lettura delle prove.
  • In tema di presunzioni semplici, il giudice deve valutare gli indizi nel loro insieme e non isolatamente; la validità della presunzione dipende dal quadro complessivo delle risultanze, non dalla necessaria pluralità degli elementi.
  • Ai fini della prova presuntiva, anche un solo indizio può essere sufficiente se connotato da gravità e precisione tali da consentire una inferenza ragionevole e non meramente congetturale.
  • La motivazione della sentenza di merito non è censurabile per il solo dissenso del ricorrente sulla valutazione delle prove, quando il giudice abbia dato conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni del proprio convincimento e abbia affrontato il fatto decisivo controverso.
  • In sede tributaria, l'accertamento nei confronti del socio può fondarsi su presupposti diversi rispetto a quello della società, purché il giudice spieghi in modo coerente quali elementi abbiano giustificato l'imposizione nei confronti del singolo contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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