Cassazione Civile, Ordinanza n. 27157/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini Ires, Irap e Iva, recuperando a tassazione, tra l'altro, ricavi non dichiarati per operazioni di vendita di pneumatici ritenute non fatturate. L'accertamento era stato fondato su una verifica contabile: confrontando giacenze iniziali, rimanenze finali, fatture di acquisto e fatture di vendita, i verificatori avevano ritenuto ceduti senza fattura numerosi pneumatici e avevano stimato i ricavi occulti applicando un prezzo medio unitario. In Cassazione la contribuente proponeva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 53 Cost. e omessa motivazione per mancata dimostrazione della capacità contributiva e per aver ritenuto provato il maggior reddito sulla base di presunte cessioni di beni senza ulteriore istruttoria; 2) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972, oltre a vizi motivazionali, per mancata allegazione all'avviso dell'inventario fisico delle rimanenze; 3) violazione degli artt. 2697, 2709, 2729 c.c., 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, oltre a vizi motivazionali, per mancata prova dei maggiori ricavi e per asserita congruità agli studi di settore; 4) e 5) ulteriori doglianze, sostanzialmente analoghe, sulla difformità del metodo di ricostruzione dei ricavi rispetto agli studi di settore e sulla mancata adozione del metodo analitico. L'Agenzia resistiva con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava e sovrapponeva più censure eterogenee e, comunque, era generico; ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva indicato in modo specifico gli atti e i passaggi processuali in cui la questione sull'inventario sarebbe stata proposta; ha ritenuto il terzo motivo infondato, osservando che la sentenza d'appello aveva logicamente valorizzato gli elementi contabili emersi dalla verifica e che la congruità agli studi di settore non impedisce l'accertamento di maggiori redditi. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti dal rigetto del terzo, poiché riproponevano contestazioni eccentriche rispetto alla motivazione della decisione e miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
invocato dalla ricorrente quale parametro della capacità contributiva; la Corte non ne trae un principio autonomo, limitandosi a reputare generica la dedotta violazione nel caso concreto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale motivo di ricorso per nullità della sentenza o omessa motivazione su punti decisivi
richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla allegazione degli elementi posti a base dell'accertamento
richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione e alla allegazione degli elementi posti a base dell'accertamento IVA
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte rileva che la censura tendeva a una nuova valutazione del merito
richiamato con riferimento al valore probatorio delle scritture contabili
richiamato con riferimento alle presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento
richiamato con riferimento ai poteri e ai criteri di accertamento del reddito
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato con riferimento all'accertamento IVA
richiamato nel corpo del terzo motivo come parte del quadro normativo sull'efficacia probatoria
art. 61, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel corpo del terzo motivo come parte del quadro normativo sull'efficacia probatoria
richiamato dalla Corte per affermare che il vizio di omessa pronuncia va dedotto in modo specifico e autosufficiente nel ricorso per cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato indirettamente nel riferimento al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure cumulativamente formulate devono essere chiaramente separabili e specifiche: la sovrapposizione di vizi diversi nello stesso motivo può renderlo inammissibile.
- La deduzione di un vizio di omessa pronuncia o di un fatto processuale richiede autosufficienza: il ricorrente deve indicare in modo puntuale l'atto, il verbale o il passaggio processuale in cui la questione è stata proposta, consentendo alla Corte la verifica senza ricerche esplorative.
- In tema di accertamento tributario, il contribuente non può limitarsi a invocare in astratto il principio di capacità contributiva o l'onere della prova senza confrontarsi con gli elementi contabili e presuntivi valorizzati dal giudice di merito.
- La congruità del reddito dichiarato agli studi di settore non preclude, di per sé, l'accertamento di maggiori ricavi fondato su elementi specifici emersi dalla verifica e dalla documentazione contabile.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito né la contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello, se la motivazione impugnata è logica e coerente.
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