Cassazione Civile, Ordinanza n. 27154/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A una società di persone era stato notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 con rideterminazione di imponibile, IVA e IRAP, oltre sanzioni, all'esito di verifica della Guardia di Finanza. Erano stati notificati avvisi anche ai soci per il reddito di partecipazione. L'Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità, pur formalmente regolare, e aveva ricostruito i ricavi anche sulla base delle movimentazioni bancarie su conti intestati ai soci. I contribuenti avevano impugnato gli atti; il ricorso era stato accolto solo in parte in primo grado e poi rigettato in appello nei confronti della società e di uno dei soci. In Cassazione deducevano sette motivi: violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni; vizio di motivazione sull'inattendibilità della contabilità; errata utilizzazione delle risultanze bancarie su conti intestati ai soci e irrilevanza delle dichiarazioni sostitutive prodotte; erronea affermazione dell'insufficienza della sola indicazione del beneficiario dei prelevamenti; diritto alla deduzione forfettaria dei costi sui maggiori ricavi accertati induttivamente; e illegittima applicazione delle sanzioni in caso di omessa fatturazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza di merito non si era limitata a richiamare una disciplina astratta, ma aveva valorizzato specifici elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a giustificare l'accertamento analitico-induttivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per effetto del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile alla sentenza impugnata, che consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e non più i vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ha rigettato congiuntamente il terzo, quarto e quinto motivo, ribadendo che le indagini bancarie legittimano una presunzione legale relativa di riferibilità delle movimentazioni al contribuente, superabile solo con prova contraria analitica per singola operazione; che, per le società di persone, possono essere utilizzati anche conti intestati ai soci; e che le dichiarazioni extraprocessuali prodotte dai contribuenti non avevano, nel caso concreto, contenuto idoneo a vincere il quadro presuntivo. Ha ritenuto infondato il sesto motivo, affermando che la deduzione forfettaria dei costi spetta solo nell'accertamento induttivo puro, mentre nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo incombe sul contribuente la prova dei costi deducibili. Ha infine respinto il settimo motivo, chiarendo che la disciplina sanzionatoria non incide sugli obblighi tributari sostanziali e non può essere letta nel senso di escludere l'imposta dovuta in caso di omessa fatturazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa quando le scritture risultino inattendibili, anche se formalmente regolari, purché sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 1, comma 2, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 570
richiamato dai ricorrenti come disciplina transitoria degli accertamenti, ma ritenuto dalla Corte non decisivo perché il giudice d'appello aveva fondato la decisione su specifici elementi presuntivi.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto gli indici richiamati dall'Ufficio e valorizzati dal giudice di merito erano ritenuti sufficienti.
art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
i dati delle movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa di operazioni imponibili, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica contraria per ciascuna movimentazione.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
in materia IVA consente l'utilizzo dei movimenti bancari e opera, come l'art. 32 d.P.R. 600/1973, quale base presuntiva per la rettifica della dichiarazione.
art. 109, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato per la deducibilità dei costi; la Corte afferma che, nell'accertamento analitico-presuntivo, la prova dei costi deducibili grava sul contribuente.
art. 6, comma 8, d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 471
norma sanzionatoria che non disciplina l'imposta dovuta; non può essere interpretata come sostitutiva dell'obbligazione tributaria in caso di omessa fatturazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro dedotto per le censure di violazione di legge sui profili sostanziali e probatori.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012, consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per delimitare il 'minimo costituzionale' della motivazione sindacabile in cassazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
evocato come limite estremo del controllo sulla motivazione, quando la carenza integri nullità della sentenza.
art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per gli avvisi notificati ai soci in ragione del reddito di partecipazione.
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa, la contabilità formalmente regolare può essere superata da presunzioni gravi, precise e concordanti desunte da incoerenze tra rimanenze, acquisti, vendite e livello dei ricavi dichiarati.
- Le risultanze dei conti correnti bancari consentono all'Amministrazione di presumere operazioni imponibili; il contribuente deve fornire prova contraria analitica e specifica per ciascuna movimentazione, non essendo sufficiente una giustificazione generica.
- Per le società di persone, l'Ufficio può utilizzare anche i conti intestati ai soci quando il quadro fattuale consenta di riferirli all'attività sociale, salva la prova dell'estraneità delle singole operazioni.
- Le dichiarazioni extraprocessuali prodotte dal contribuente non sono per ciò solo prive di valore, ma devono essere valutate insieme agli altri elementi; se ritenute generiche o opache, possono essere legittimamente considerate insufficienti a vincere la presunzione fiscale.
- Nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo, la deduzione dei costi non può essere riconosciuta forfettariamente dall'Ufficio: il contribuente deve provarne l'esistenza e l'inerenza ai maggiori ricavi accertati.
- La disciplina sanzionatoria tributaria non può essere letta in modo da incidere sugli obblighi impositivi sostanziali, né può trasformare l'omessa fatturazione in una condotta sanzionata solo amministrativamente ma fiscalmente neutra.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in cassazione non è più censurabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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