Cassazione Civile, Ordinanza n. 27152/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone e del socio, nonché della successiva ditta individuale dell’unico socio rimasto, per annualità 2001, 2002 e 2003. L’Ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per inattendibilità della contabilità, recuperando imposte sui redditi, IRAP, IVA e contributi previdenziali. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente ritenendo non superata la valenza probatoria delle ricevute telematiche di presentazione delle dichiarazioni prodotte in giudizio e osservando che l’Ufficio non aveva proposto querela di falso. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con un primo motivo, la nullità della sentenza d’appello per difetto di motivazione ex art. 36 d.lgs. 546/1992; con un secondo motivo, la violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova, sostenendo di aver dimostrato i presupposti dell’accertamento e che i documenti prodotti dal contribuente erano falsi o comunque inidonei, senza necessità di querela di falso per il loro disconoscimento.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato un vizio nella notificazione del ricorso per cassazione. Richiamando il principio delle Sezioni Unite in tema di notifica a mezzo posta, ha affermato che, quando l’atto non sia consegnato per assenza del destinatario e si attivi la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione. Poiché l’Agenzia aveva depositato solo la cartolina della prima raccomandata e la dichiarazione di compiuta giacenza, ma non l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La ricorrente lo invocava per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte non ha esaminato il motivo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova della notifica.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata a fondamento del primo motivo di ricorso per vizio della sentenza.
art. 41, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma posta a base dell’accertamento induttivo per omessa dichiarazione dei redditi.
art. 55, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma posta a base dell’accertamento induttivo ai fini IVA.
art. 2729 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la correttezza dell’accertamento fondato su presunzioni.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato per sostenere che l’onere di provare la veridicità delle ricevute di presentazione delle dichiarazioni gravava sul contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata a fondamento del secondo motivo per violazione di legge.
art. 8 legge n. 890 del 1982
Interpretato in senso costituzionalmente orientato: per provare il perfezionamento della notifica postale in caso di mancata consegna per assenza del destinatario, occorre la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.
Richiamati come parametri dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 L. n. 890/1982.
Massime di principio
- Nel procedimento notificatorio a mezzo posta, quando l’atto non venga consegnato al destinatario per assenza o impedimento al ritiro e sia inviata la comunicazione di avvenuto deposito, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; la sola prova della sua spedizione non è sufficiente.
- In sede di legittimità, la mancata prova del perfezionamento della notificazione del ricorso comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, precludendo l’esame dei motivi di censura.
- La contestazione della sentenza di merito per omessa o insufficiente motivazione e per violazione delle regole sull’accertamento induttivo resta assorbita quando il ricorso sia processualmente inammissibile per vizio della notificazione.
- L’onere di provare il corretto perfezionamento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di cassazione grava sul notificante, che deve depositare la documentazione idonea a dimostrarne tutti gli snodi essenziali.
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