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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27158/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda plurimi avvisi di accertamento notificati a una società operante nella grande distribuzione per diverse annualità d'imposta. In un primo procedimento l'Ufficio contestava: mancata annotazione di corrispettivi, indeducibilità di costi, simulazione di una compravendita immobiliare e conseguenti recuperi IVA, IRES e IRAP per il 2005. In altri tre procedimenti l'Ufficio contestava, per annualità 2006, 2007 e 2008, l'effettività di un acquisto immobiliare e l'indebita imputazione di quote di ammortamento, con recupero di IRES e IRAP e applicazione di sanzioni. Nel primo ricorso la parte contribuente deduceva: omessa considerazione della nullità/inesistenza della notifica dell'appello, erronea esclusione della deducibilità IRAP di costi bancari, errata valutazione delle prove sulla realtà della compravendita e illegittima inutilizzabilità dei documenti non esibiti in verifica senza indagine sul dolo. Nei ricorsi successivi, sia la contribuente sia l'Agenzia deducevano che i giudizi avrebbero dovuto essere sospesi ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudicante relativo all'effettività dell'acquisto immobiliare.

La decisione

La Corte ha riunito i quattro ricorsi per connessione. Nel ricorso principale ha rigettato i primi tre motivi, ma ha accolto il quarto, cassando in parte qua la sentenza impugnata perché la CTR aveva applicato in modo meramente oggettivo la preclusione probatoria derivante dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dall'art. 52 d.P.R. 633/1972, senza verificare se la mancata produzione documentale fosse stata volontaria, cosciente e dolosa. Nei tre ricorsi riuniti successivi ha accolto il motivo unico, rilevando che la definizione del primo giudizio sull'effettività dell'acquisto immobiliare costituiva antecedente logico-giuridico necessario dei giudizi relativi alle annualità successive; pertanto la CTR avrebbe dovuto sospendere i processi ex art. 295 c.p.c. Le sentenze rese nei giudizi nn. 19052/2015, 5416/2016 e 15312/2016 sono state cassate e le cause rinviate alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione dei procedimenti connessi per evitare decisioni contrastanti.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà se non nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il paradigma della denuncia di violazione di legge, utilizzato per contestare l'erronea applicazione di norme tributarie e processuali.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice ha utilizzato prove non dedotte, ha disatteso prove legali o ha attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è ravvisabile solo se l'onere probatorio viene addossato alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è legittima quando il fatto noto consente di desumere quello ignoto secondo un criterio di ragionevole normalità, non di necessaria esclusività causale.

  • art. 10, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo sulla inutilizzabilità documentale, a sostegno della tutela del contribuente e dei limiti all'azione amministrativa.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    La mancata risposta a richiesta documentale in sede di questionario può comportare inutilizzabilità, ma occorre distinguere tale ipotesi da quella dell'accesso/verifica e verificare la natura del rifiuto.

  • art. 33 d.P.R. 600/1973

    In materia di imposte dirette disciplina l'attività di accesso, ispezione e verifica; la preclusione documentale opera solo se vi sia sostanziale rifiuto di esibizione.

  • art. 52 d.P.R. 633/1972

    In materia IVA la mancata esibizione preclude la valutazione favorevole al contribuente solo se si traduce in un sostanziale e doloso rifiuto di rendere disponibile la documentazione.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per distinguere la richiesta documentale via questionario nell'ambito IVA.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è dovuta quando la decisione dipende da altra causa dalla cui definizione discenda un antecedente logico-giuridico indispensabile; la norma è applicabile anche al processo tributario.

  • art. 5-bis d.lgs. 446/1997

    Richiamato nel motivo sulla deducibilità IRAP degli oneri finanziari.

  • art. 11 d.lgs. 446/1997

    Richiamato nel motivo sulla deducibilità IRAP degli oneri finanziari.

  • art. 17 d.lgs. 546/1992

    Non citato espressamente nel dispositivo ma richiamato nella motivazione giurisprudenziale sulla notificazione degli atti del processo tributario tramite messi autorizzati; la sentenza afferma la specialità della disciplina delle notifiche nel contenzioso tributario.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, inconciliabile o incomprensibile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per interpretare in senso non eccessivamente restrittivo le preclusioni probatorie a tutela del diritto di difesa del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per evitare che preclusioni probatorie conducano a esigere imposte non dovute.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la disciplina delle notificazioni degli atti processuali consente all'Amministrazione di avvalersi anche di messi autorizzati; l'eccezione di nullità o inesistenza della notifica deve essere specificamente allegata e documentata nel ricorso per cassazione, indicando l'atto processuale in cui era stata già proposta.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non è invece denunciabile con tale norma la mera contestazione della valutazione delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo che il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.
  • Nel sistema post-riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; sono inammissibili le doglianze di insufficienza o contraddittorietà che mirino alla rivalutazione del merito.
  • In materia di presunzioni, il fatto noto non deve condurre al fatto ignoto con necessità assoluta ed esclusiva, essendo sufficiente una desumibilità ragionevole secondo normalità.
  • Le circolari amministrative in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti o obblighi e non possono fondare, da sole, pretese o esoneri dall'obbligazione tributaria.
  • Ai fini IRAP, gli oneri finanziari e i costi ad essi assimilabili, comprese commissioni bancarie, spese accessorie e commissioni su fideiussioni, non sono deducibili dalla base imponibile se la norma applicabile li esclude espressamente o per qualificazione sostanziale.
  • La preclusione all'utilizzo di documenti non esibiti in verifica non opera automaticamente in base al solo dato oggettivo della mancata produzione: è necessario distinguere tra semplice omissione e sostanziale rifiuto doloso, e l'Amministrazione deve provare i presupposti di fatto della preclusione.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. si impone anche nel processo tributario quando la definizione di un primo giudizio costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile per la decisione di controversie successive dipendenti dalla stessa questione pregiudiziale.
  • La mancata sospensione in presenza di un rapporto di pregiudizialità necessario determina la cassazione della sentenza resa nel giudizio dipendente e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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