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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23891/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con cui l'Ufficio le aveva contestato un maggior reddito rispetto alle perdite dichiarate e aveva recuperato maggiori imposte IRPEF, addizionale regionale e comunale, IVA, contributi INPS e IRAP. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972; violazione dell'art. 2729 c.c. in relazione alla presunzione e alla prova; nullità della sentenza per motivazione apparente o apodittica sia sull'avviso sia sulla fondatezza quantitativa del recupero; omesso esame di un fatto decisivo; violazione delle norme sulla sottoscrizione degli atti di accertamento e sulla validità degli atti amministrativi. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. 119/2018, con indicazione della somma dovuta e pagamento della prima rata, senza che entro il 31 dicembre 2020 fosse stata presentata istanza di trattazione o fosse intervenuto diniego della definizione.

La decisione

La Corte ha rilevato che il giudizio era divenuto estinto per effetto della definizione agevolata richiesta dalla contribuente ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego della definizione. Di conseguenza il processo è stato dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente accede alla definizione agevolata del contenzioso tributario prevista dalla legge e versa la prima rata, il processo può estinguersi se non viene chiesta la trattazione entro il termine stabilito e non interviene un diniego della definizione.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso, anche se questi investono la legittimità dell'accertamento, la prova presuntiva o la motivazione della sentenza impugnata.
  • In presenza della disciplina estintiva speciale del condono/definizione, la Corte si limita a verificare i presupposti oggettivi e temporali previsti dalla legge speciale, senza pronunciarsi sulle censure sostanziali o processuali dedotte.
  • Nel processo tributario definito agevolatamente, le spese del giudizio estinto restano regolate dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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