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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23817/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

Un amministratore unico di una società operante nel settore finanziario ha impugnato dinanzi alla giurisdizione civile la sanzione amministrativa pecuniaria irrogatagli dalla Banca d'Italia per due illeciti: la mancata verifica dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità di un nuovo socio/partecipante al capitale e l'omissione di segnalazioni periodiche dovute all'organo di vigilanza. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo, da un lato, che l'acquisto dell'intero capitale fosse avvenuto in data 1 luglio 2014, con conseguente dovere dell'amministratore uscente di verificare immediatamente i requisiti del nuovo azionista; dall'altro, che l'illecito in materia di segnalazioni fosse integrato dalla mancata trasmissione delle comunicazioni periodiche previste dalla normativa di vigilanza durante il periodo in cui il ricorrente era ancora in carica. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che dalle risultanze della visura camerale emergeva che l'acquisto del capitale da parte del nuovo socio era avvenuto il 22 luglio 2014, data coincidente con la cessazione dalla carica; 2) violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 106, comma 6, T.U.B., assumendo che l'addebito sarebbe stato in realtà fondato su un sollecito della Banca d'Italia del 31 dicembre 2014, successivo alla cessazione dalla carica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha rigettato il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché rinnovi l'accertamento in fatto sulla data di acquisto del capitale sociale da parte del nuovo socio e provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto decisivo il mancato esame della visura camerale e ha chiarito che il rapporto ispettivo della Banca d'Italia non ha efficacia di piena prova quanto agli apprezzamenti e alle valutazioni ivi contenuti; ha invece escluso l'errore di diritto sulla disciplina delle segnalazioni periodiche, osservando che l'illecito contestato derivava dalla violazione del dovere di segnalazione maturata mentre il ricorrente era ancora amministratore unico, e non dal successivo sollecito del 31 dicembre 2014.

Norme richiamate

  • art. 145 T.U.B.

    ricorso ex art. 145 T.U.B.

    indicato come rimedio utilizzato per opporsi al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia.

  • art. 144 T.U.B.

    sanzione amministrativa pecuniaria

    fonte del potere sanzionatorio esercitato dalla Banca d'Italia nei confronti del ricorrente.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo

    il vizio è ravvisato per il mancato esame di una risultanza documentale decisiva sulla data di acquisto del capitale.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto per censurare la ricostruzione della responsabilità in relazione alla disciplina delle segnalazioni periodiche.

  • art. 106, co. 6, T.U.B.

    Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti ...

    consente all'autorità di vigilanza di richiedere dati e documenti agli intermediari finanziari; su tale base si innestano gli obblighi informativi periodici degli intermediari.

  • art. 2700 c.c.

    la relazione ispettiva fa piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti/conosciuti senza margini di apprezzamento, non delle valutazioni o presunzioni contenute nel documento.

Massime di principio

  • Le relazioni ispettive dell'autorità di vigilanza fanno piena prova solo dei fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale come compiuti, percepiti o conosciuti senza apprezzamenti valutativi; le conclusioni e le valutazioni in esse contenute non sono assistite da fede privilegiata e devono essere oggetto di autonoma e critica valutazione da parte del giudice.
  • In presenza di un fatto documentale decisivo emerso dagli atti di merito, il giudice non può ometterne l'esame né limitarsi a recepire la ricostruzione dell'autorità amministrativa senza confrontarsi con il documento contrario e senza spiegare le ragioni dell'eventuale preferenza accordata a una diversa data o versione dei fatti.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in materia bancaria, l'illecito relativo agli obblighi informativi va ricostruito in relazione al periodo in cui il soggetto era effettivamente titolare della carica e tenuto agli adempimenti normativi, non potendo essere confuso con un successivo sollecito dell'autorità se l'addebito originario riguarda la mancata trasmissione di segnalazioni dovute in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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