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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23814/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 contro un verbale di accertamento per eccesso di velocità rilevato mediante autovelox. Il destinatario del verbale chiedeva l’annullamento dell’atto e delle sanzioni accessorie, deducendo che l’apparecchio fosse stato installato in base a un decreto prefettizio adottato senza il preventivo parere conforme dell’ente proprietario della strada. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione, ritenendo che un successivo nulla osta avesse ratificato l’atto prefettizio; il Tribunale, in appello, ha invece annullato il verbale, affermando che il nulla osta successivo non potesse sanare la mancanza del parere conforme richiesto dalla disciplina applicabile. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, D.L. 121/2002, conv. in L. 168/2002, nonché dell’art. 21-octies L. 241/1990. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto e ha anche lamentato la violazione dell’art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese di lite in suo favore da parte del giudice di merito senza specifica domanda.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio una causa preliminare e assorbente di improcedibilità: il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato, insieme al ricorso e nel termine di legge, la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione. La Corte ha escluso che potessero operare i precedenti richiamati dal ricorrente, sia perché la copia notificata non risultava depositata da altre parti né nel fascicolo d’ufficio, sia perché non ricorreva l’ipotesi in cui il ricorso sia stato notificato entro il termine breve dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, condannando il Comune al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La doglianza del controricorrente sulle spese di merito non è stata esaminata come ricorso incidentale, essendo stata ritenuta una mera riproposizione di censure già svolte in appello.

Norme richiamate

  • art. 7 D.Lgs. 150/2011

    viene richiamato come base dell’opposizione avverso il verbale di accertamento.

  • art. 4 D.L. 121/2002 conv. in L. 168/2002

    è invocato dal ricorrente come norma violata; nel merito della lite disciplinava la deroga all’obbligo di contestazione immediata, ma la Corte non ne esamina l’applicazione per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 21-octies L. 241/1990

    è richiamato nel ricorso come disposizione asseritamente violata; la Corte non si pronuncia sul merito della censura.

  • art. 369 c.p.c.

    impone il deposito del ricorso con i documenti prescritti entro venti giorni dall’ultima notificazione.

  • art. 369 c.p.c.

    richiede, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se la notificazione è avvenuta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    viene indicato come rito camerale di trattazione.

  • art. 91 c.p.c.

    è evocato dal controricorrente per contestare la liquidazione delle spese di lite in suo favore da parte del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    è richiamato quale norma istitutiva dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, il deposito della copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione è requisito processuale essenziale e tempestivo, la cui mancanza comporta improcedibilità.
  • L’improcedibilità non è evitata se la copia notificata della sentenza non risulta depositata da altre parti né presente nel fascicolo d’ufficio.
  • L’esonero dal deposito della sentenza notificata opera solo nelle ipotesi in cui il ricorso sia notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza; se tale intervallo è superiore, il deposito resta necessario.
  • Una doglianza che, per contenuto, si limiti a riproporre censure già formulate in appello non assume automaticamente la natura di ricorso incidentale se non è strutturata come autonoma impugnazione.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e può determinare, se ne ricorrono i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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