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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23813/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui a una persona fisica era stata contestata la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992, per avere guidato con patente revocata. In primo grado l'opposizione era stata respinta; in appello, invece, il Tribunale ha accolto l'impugnazione, annullando la sanzione e ponendo le spese di primo grado a carico dell'amministrazione, mentre ha compensato le spese del grado di appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 111 Cost., 2908 e 2909 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare non già l'annullamento della revoca, ma quello anteriore della sospensione della patente, con effetto retroattivo; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere considerato che la sentenza di annullamento della sospensione era passata in giudicato prima della nuova contestazione; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che, essendo totalmente vittorioso, avrebbe avuto diritto alle spese di entrambi i gradi e che la compensazione in appello sarebbe stata contraddittoria e priva di presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano in sostanza a ottenere una diversa motivazione della decisione, senza interesse attuale a rimuovere il dispositivo favorevole al ricorrente; ha inoltre osservato che, anche valorizzando l'annullamento della sospensione, non ne derivava automaticamente la condanna alle spese, permanendo il potere del giudice di compensarle. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la Corte ha ribadito che l'art. 92 c.p.c. consente la compensazione anche in presenza di soccombenza totale di una parte, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, e ha rilevato l'aspecificità della censura sulla mancanza dei presupposti della compensazione. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 d.lgs. 285/1992

    individua la violazione contestata per guida con patente revocata, ma non è oggetto di nuova valutazione nel merito dalla Corte di cassazione

  • art. 111 Cost.

    è richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile

  • artt. 2908 e 2909 c.c.

    sono invocati per sostenere l'efficacia retroattiva e/o il giudicato della pronuncia di annullamento, ma il motivo è ritenuto inammissibile per difetto di interesse

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso per omesso esame del fatto decisivo è dichiarato inammissibile

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la Corte richiama il potere di correggere autonomamente la motivazione della sentenza quando il dispositivo resti fermo

  • art. 92 c.p.c.

    si ribadisce che il giudice può compensare le spese nei casi consentiti, anche in presenza di soccombenza totale, purché non ponga le spese a carico della parte totalmente vittoriosa

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    sono richiamati nel terzo motivo; la Corte precisa che la compensazione non è incompatibile con l'accoglimento della domanda nel merito

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    è richiamato per l'aspecificità e l'indicazione insufficiente dei fatti posti a base della censura

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato, in combinazione con l'art. 366 c.p.c., a sostegno dell'inammissibilità per difetto di specificità

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    serve come base del contributo unificato dovuto per il ricorso

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di un dispositivo favorevole, miri solo a correggere o sostituire la motivazione della sentenza senza un interesse attuale e concreto alla rimozione della statuizione impugnata.
  • La modifica della motivazione non è di per sé idonea a fondare l'interesse al ricorso quando il dispositivo resti invariato e la censura non incida su una statuizione pregiudizievole autonoma.
  • Il giudice di merito conserva il potere discrezionale di compensare le spese di lite nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c., anche se una parte risulti totalmente vittoriosa nel merito, purché non venga posta a suo carico la rifusione delle spese.
  • La censura sulla compensazione delle spese deve essere specifica e puntuale: una mera formula assertiva circa l'insussistenza dei presupposti legittimanti è insufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Quando la decisione di merito valorizza una situazione di incertezza oggettiva sulla legittimità dell'operato di una parte al momento del fatto, tale incertezza può costituire ragione giustificativa della resistenza in giudizio ai fini della compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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