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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23804/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine da più ricorsi distinti proposti da lavoratori che avevano domandato il riconoscimento dei benefici contributivi previsti per l'esposizione ultradecennale all'amianto ai sensi dell'art. 13 della L. n. 257/1992. La Corte d'appello aveva rigettato le domande: per alcuni ricorrenti aveva dichiarato la decadenza dall'azione ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970; per altri aveva ritenuto non provata l'esposizione ultradecennale. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che il dies a quo del termine decadenziale non potesse essere individuato nella presentazione della domanda all'INAIL, poiché la domanda completa di certificazione INAIL doveva essere presentata all'INPS e tale passaggio, nella specie, non era ancora avvenuto; dall'altro, hanno censurato la valutazione della prova sull'esposizione all'amianto, lamentando violazione dell'art. 116 c.p.c., errata lettura della CTU, omessa valorizzazione di elementi presuntivi, di documenti INAIL e di testimonianze, nonché incongruenze metodologiche della consulenza tecnica e della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, condividendo l'assunto della Corte territoriale secondo cui, ai fini della decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, rileva la presentazione della domanda amministrativa all'INPS, anche se priva della certificazione INAIL; essendo tale domanda stata presentata l'8 marzo 2007, il ricorso giudiziale depositato il 7 febbraio 2015 era tardivo per i ricorrenti interessati dalla decadenza. Ha poi dichiarato inammissibili i restanti motivi, perché si risolvevano in una mera contestazione del merito della valutazione probatoria compiuta dalla Corte d'appello sulla base della CTU, delle integrazioni, delle testimonianze e delle repliche ai CTP, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13 L. n. 257/1992

    norma posta a base della domanda di benefici contributivi per esposizione all'amianto

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    il termine decadenziale triennale decorre dalla presentazione della domanda amministrativa all'INPS, anche se non corredata della certificazione INAIL

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta come mera critica alla valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica senza specifico confronto con la motivazione della sentenza

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore comunicata alle parti in vista della camera di consiglio

  • art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nei giudizi per il riconoscimento di benefici contributivi in materia di esposizione all'amianto, la decadenza triennale prevista dalla disciplina previdenziale decorre dalla presentazione della domanda amministrativa all'ente previdenziale competente, anche se la domanda non sia ancora corredata di tutti gli allegati o certificazioni richieste.
  • La censura in cassazione che investa la valutazione della prova tecnica o testimoniale è inammissibile quando si traduca in una mera contrapposizione di lettura del materiale istruttorio senza denunciare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito della consulenza tecnica d'ufficio, ma richiede l'allegazione di un effettivo travisamento della regola di valutazione della prova o dell'utilizzazione di prove legali in modo giuridicamente errato.
  • Quando il giudice di merito ha fondato la decisione su CTU, integrazioni, testimonianze e repliche critiche, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con l'intero percorso argomentativo seguito, altrimenti il motivo è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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