Cassazione Civile, Ordinanza n. 23816/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
Una società fornitrice agiva per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di merci destinate alla produzione di capi di abbigliamento. La società acquirente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo deducendo, da un lato, ritardo nella consegna rispetto ai patti e, dall'altro, gravi vizi e difetti della merce, con conseguenti danni da annullamento di ordini, spese di riparazione e pregiudizio all'immagine commerciale. In appello la fornitrice censurava: 1) l'ammissibilità di una memoria istruttoria trasmessa via telefax, sostenendo la mancanza della sottoscrizione del difensore ricevente richiesta dalla disciplina sulla trasmissione telematica/fax degli atti; 2) il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, assumendo che i difetti fossero apparenti e dunque denunciabili dalla consegna; 3) la ritenuta sussistenza del ritardo nell'adempimento, contestando che il termine di fine ottobre fosse stato effettivamente pattuito per l'intera merce e deducendo che l'ordine si era perfezionato solo successivamente. La Corte d'appello rigettava il gravame. In cassazione la fornitrice riproponeva due censure in diritto sul primo e secondo profilo e un motivo per omesso esame di un fatto decisivo sul terzo profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo inammissibile perché la censura non investiva una vera violazione di legge ma un errore percettivo del giudice di merito, eventualmente deducibile con revocazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che i vizi dedotti erano facilmente riconoscibili e che, per merci suscettibili di trasformazione nel rapporto tra imprenditori del settore, il termine di decadenza ex art. 1495 c.c. decorre dalla messa a disposizione della merce, normalmente coincidente con la consegna, non dalla successiva utilizzazione o trasformazione. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando l'omesso esame della circostanza, ritualmente dedotta, secondo cui l'ordine si sarebbe perfezionato solo il 28 ottobre 2010; la motivazione della sentenza impugnata risultava inoltre contraddittoria perché assumeva da un lato che il termine di fine ottobre riguardasse solo alcune merci e dall'altro lo estendeva anche alle altre sulla base di esigenze commerciali non valutate rispetto al perfezionamento dell'ordine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
La sottoscrizione del difensore ricevente, in presenza di trasmissione via fax e di dichiarazione di conformità, integra il requisito di ammissibilità dell'atto secondo l'interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.
Il termine breve di otto giorni per la denuncia dei vizi decorre, per i vizi facilmente riconoscibili, dal momento in cui l'acquirente è posto in condizione di verificare la merce; nel rapporto tra imprenditori e per merci destinate a trasformazione, ciò coincide normalmente con la consegna.
Nella vendita di cose mobili, la consegna rileva come momento ordinario di messa a disposizione della merce ai fini della verifica dei vizi facilmente percepibili.
La conformità della copia all'originale resta comunque oggetto di verifica ai fini probatori, e l'eventuale mancanza di una firma non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'atto.
Richiamato nel contesto della tempestiva riproposizione dell'eccezione processuale in appello, senza specifiche statuizioni autonome della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è deducibile come violazione di legge un errore del giudice di merito che consista in una falsa percezione di un dato documentale o processuale: in tal caso il rimedio proprio è la revocazione ordinaria, non il ricorso per cassazione.
- In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il dies a quo del termine di decadenza ex art. 1495 c.c. decorre dalla consegna quando i vizi sono facilmente riconoscibili con l'ordinaria diligenza, dovendosi valutare la riconoscibilità anche in relazione alla natura del bene e alla qualità delle parti.
- Se la merce è acquistata tra imprenditori del settore ed è destinata a successiva trasformazione, l'acquirente non può differire la denuncia dei vizi al momento dell'impiego del bene nella fase produttiva quando i difetti erano già rilevabili mediante una verifica anche campionaria al ricevimento.
- Il giudice di merito deve esaminare specificamente i fatti decisivi ritualmente allegati che incidono sulla configurabilità dell'inadempimento e sulla pattuizione del termine di consegna; l'omesso esame di tali circostanze, ove decisive, determina cassazione della sentenza.
- La motivazione è contraddittoria quando, da un lato, circoscrive il termine di consegna a determinati beni e, dall'altro, lo estende ad altri beni senza spiegare le ragioni del superamento della diversa allegazione sul perfezionamento dell'ordine.
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