Cassazione Civile, Ordinanza n. 23820/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di permuta immobiliare: la società promissaria acquirente aveva versato 20.000 euro come caparra confirmatoria e 60.000 euro come acconto, chiedendo in giudizio l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. o, in subordine, la risoluzione del preliminare con restituzione delle somme; il promittente venditore aveva invece dedotto la legittimità del proprio recesso e il diritto a trattenere la caparra, oltre a domandare il risarcimento per l'asserita imprudente trascrizione della domanda. In primo grado la domanda principale fu rigettata e fu accolto il controricorso del convenuto sul recesso e sulla caparra, senza statuizione espressa sull'acconto. In appello la società chiese anche la restituzione dei 60.000 euro, e la Corte d'appello condannò il promittente venditore a restituirli. Il ricorrente in Cassazione ha censurato tale statuizione deducendo: (1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c., perché la domanda di restituzione dell'acconto sarebbe stata proposta solo in appello e in modo nuovo rispetto al primo grado; (2) violazione dell'art. 1458 c.c., sostenendo che l'effetto restitutorio non è automatico e richiede autonoma domanda; (3) ancora violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che il promittente venditore non avesse chiesto di trattenere l'acconto; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., assumendo che sulla restituzione dell'acconto si fosse formato giudicato interno, poiché in primo grado la domanda attrice era stata rigettata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda di restituzione dell'acconto non fosse nuova, ma già ricompresa nel thema decidendum originario, poiché sin dal primo grado la parte attrice aveva chiesto, in via principale, l'esecuzione del preliminare, e in via subordinata lo scioglimento del rapporto con restituzione delle somme versate. Ha inoltre precisato che, sebbene la risoluzione del contratto non consenta al giudice di disporre restituzioni in assenza di domanda della parte interessata, nel caso concreto la domanda restitutoria sull'acconto era stata proposta fin dall'origine e la mancata statuizione del primo giudice poteva essere correttamente emendata in appello. La Corte ha quindi confermato la condanna del promittente venditore alla restituzione dei 60.000 euro, rilevando che, venuto meno il trasferimento immobiliare, l'acconto restava privo di causa giustificatrice. Ha compensato le spese per gli esiti contrastanti dei giudizi di merito e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre la domanda né su domanda nuova; tuttavia, nel caso concreto, la domanda di restituzione dell'acconto è stata ritenuta già introdotta fin dal primo grado e dunque la pronuncia d'appello non è stata considerata ultrapetita.
In appello non sono ammesse domande nuove; la Corte ha escluso che la richiesta di restituzione dell'acconto fosse nuova, qualificandola come sviluppo di una domanda già proposta in primo grado.
L'effetto retroattivo della risoluzione non consente da solo al giudice di disporre la restituzione in assenza di domanda, ma nel caso concreto la restituzione è stata ritenuta dovuta perché già richiesta e perché la prestazione monetaria era rimasta priva di causa dopo lo scioglimento del rapporto.
Richiamato per la domanda originaria di esecuzione in forma specifica del preliminare non concluso.
Invocato dal ricorrente per il giudicato interno; la Corte non ha ravvisato un giudicato ostativo sulla restituzione dell'acconto, perché il tema era stato introdotto fin dal primo grado e non definito in modo incompatibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è risultato soccombente.
Massime di principio
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando il rapporto si scioglie e il trasferimento programmato non si realizza, le somme versate in funzione del futuro trasferimento possono dover essere restituite se la parte interessata abbia tempestivamente domandato la restituzione nel processo.
- L'effetto restitutorio conseguente alla risoluzione o allo scioglimento del contratto non è automaticamente pronunciabile dal giudice in assenza di domanda della parte, ma la domanda può risultare già compresa nel petitum originario anche se formulata in via subordinata o per l'ipotesi di scioglimento del rapporto per diversa causa.
- La proposizione in appello della richiesta di restituzione non integra domanda nuova quando essa costituisce specificazione o recupero di una domanda restitutoria già dedotta in primo grado rispetto allo scioglimento del rapporto dedotto in giudizio.
- In presenza di scioglimento del rapporto contrattuale, l'acconto versato per un trasferimento futuro che non avverrà più resta privo di causa giustificatrice e, salvo diverso assetto negoziale o domanda contraria, deve essere restituito a chi lo ha versato.
- La valutazione sull'ultrapetizione e sul divieto di domande nuove deve essere compiuta sulla reale struttura del thema decidendum delineato dagli atti introduttivi, non su una lettura meramente letterale o isolata delle singole formule processuali.
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