Cassazione Civile, Ordinanza n. 24555/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune di Napoli ha richiesto maggiore IMU per l'anno 2014, assumendo come base una maggiore rendita catastale derivante da una variazione di classamento contestata dal contribuente. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato sia l'atto di classamento sia l'avviso IMU, ritenendo invalida la notifica della rendita e, quindi, inefficace la base catastale dell'imposta. In appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate e aderito dal Comune, la Commissione regionale ha invece escluso la nullità della notifica, ritenuto corretta la prova dell'avvenuta notificazione diretta a mezzo posta senza raccomandata informativa e valorizzato il fatto che la nuova rendita catastale non era stata impugnata, con conseguente legittimità dell'IMU liquidata dal Comune. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del giudicato interno, sostenendo che il Comune non avesse impugnato il capo di sentenza relativo all'IMU e che la CTR avesse deciso ultra petita riformando integralmente la decisione; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la CTR avesse fondato la decisione su una prova non esistente o non allegata, poiché l'Agenzia avrebbe depositato solo una minuta d'ufficio e non l'originale dell'atto di classamento; 3) violazione dell'art. 74 l. n. 342/2000 e delle norme sulla notificazione postale, oltre a questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 l. n. 890/1982, contestando la validità della notifica della rendita catastale per mancato invio della raccomandata informativa. Il ricorrente ha anche chiesto riunione e sospensione del giudizio in attesa della definizione di una querela di falso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto le richieste preliminari di riunione e di sospensione, rilevando che la querela di falso sull'atto catastale non incideva sul giudizio di cassazione. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, in presenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra rendita catastale e IMU, la riforma in appello del capo relativo alla rendita comporta anche la riforma del capo relativo all'imposta, per effetto dell'art. 336 c.p.c., anche se l'IMU non sia stata specificamente impugnata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la CTR aveva legittimamente valutato la minuta d'ufficio come elemento rappresentativo del contenuto dell'accertamento catastale e che la censura, in sostanza, attaccava una valutazione di merito e non una violazione dell'art. 115 c.p.c.; inoltre la motivazione sulla consegna dell'originale era comunque ad abundantiam, essendo decisiva la mancata impugnazione della rendita catastale. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, perché la CTR aveva accertato in fatto che la notifica era avvenuta con invio diretto a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e, in ogni caso, per la notificazione diretta degli atti fiscali non è necessaria la raccomandata informativa. La Corte ha infine escluso di dover rimettere nuovamente la questione alla Corte costituzionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che reputa compatibile la notificazione diretta con il diritto di difesa, restando salvo il rimedio della rimessione in termini in caso di mancata conoscenza effettiva non imputabile al destinatario. Spese a carico del ricorrente e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Le censure del ricorrente sono state inquadrate nei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che esse integrassero i vizi dedotti nei casi esaminati.
La doglianza sul vizio di ultrapetizione è stata respinta perché la riforma del capo relativo alla rendita catastale travolgeva automaticamente, per effetto del vincolo di dipendenza, il capo relativo all'IMU.
La Corte ha chiarito che la valutazione della minuta d'ufficio come elemento probatorio rientra nel potere del giudice di merito e non integra violazione dell'art. 115 c.p.c., che non è invocabile per contestare la valutazione delle prove.
art. 74 l. 21 novembre 2000, n. 342
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'inefficacia della rendita catastale in difetto di valida notificazione, ma la censura è stata superata dalla ritenuta correttezza della notificazione e dalla mancata impugnazione dell'atto catastale.
art. 7, comma 6, l. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica, ma la Corte ha ribadito che non si applica alla notificazione diretta tramite posta degli atti fiscali.
art. 14 l. 20 novembre 1982, n. 890
È la norma oggetto della questione di costituzionalità; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ne conferma la compatibilità con la Costituzione e con l'art. 6 CEDU nella notificazione diretta.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente nel dedurre vizi notificatori; la Corte ha però applicato il principio secondo cui la notifica diretta a mezzo posta segue le regole del servizio postale ordinario.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
La CTR ha accertato che la notificazione dell'atto era avvenuta mediante invio diretto a mezzo posta ai sensi di questa disposizione; tale accertamento di fatto è stato ritenuto non sindacabile in cassazione sotto il profilo dedotto.
La riforma in appello del capo di sentenza sulla rendita catastale produce effetto espansivo interno anche sul capo relativo all'IMU fondato su quella rendita, per il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due.
La censura sulla notificazione è stata dichiarata inammissibile perché contrastante con un orientamento di legittimità consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel passaggio sulla rimessione in termini: la mancata effettiva conoscenza dell'atto, se non imputabile, può essere fatta valere tramite questo rimedio.
art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte costituzionale, richiamata nell'ordinanza, ne ha desunto una lettura estensiva dell'istituto della rimessione in termini per tutelare il contribuente che non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È il termine per impugnare l'atto nel processo tributario; la rimessione in termini opera per evitare che la mancata conoscenza effettiva pregiudichi il diritto di difesa.
Il giudice può valutare, ai fini della rimessione in termini, elementi presuntivi comprovati offerti dal destinatario della notificazione diretta.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria dipende da un presupposto catastale, il giudicato o l'esito dell'impugnazione sul classamento si riflette automaticamente sull'atto impositivo fondato su quella rendita, per effetto dell'art. 336 c.p.c. e del rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due capi.
- La mancata impugnazione della rendita catastale ne determina l'irretrattabilità nel rapporto tributario, con preclusione di contestazioni che mirino indirettamente a rimetterne in discussione l'efficacia tramite l'impugnazione dell'atto impositivo consequenziale.
- La notificazione diretta a mezzo posta degli atti fiscali segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede, salvo diversa previsione, l'invio della raccomandata informativa prevista per altre forme di notificazione.
- Le censure in cassazione non possono trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie quando si invochi impropriamente la violazione dell'art. 115 c.p.c.
- La questione di legittimità costituzionale sulla notificazione diretta non può essere nuovamente sollevata se già risolta dalla Corte costituzionale in senso conforme ai parametri costituzionali e convenzionali richiamati; resta salva, in caso di mancata conoscenza effettiva non imputabile, la rimessione in termini come rimedio di tutela del diritto di difesa.
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