Cassazione Civile, Ordinanza n. 24626/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due distinti avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006: uno emesso nei confronti della società, esercente attività di ristorazione con intrattenimento, per ricavi non dichiarati ricostruiti attraverso le movimentazioni di farine e bevande; l'altro emesso nei confronti del socio, al quale l'Ufficio ha imputato il maggior reddito di partecipazione derivante dai maggiori ricavi societari. La società ha contestato, in cassazione, la pretesa nullità dell'accertamento per mancata notifica del processo verbale di constatazione e per mancato rispetto del termine di 60 giorni, sostenendo anche l'omessa pronuncia del giudice d'appello su tale eccezione. Il socio ha dedotto invece la necessità di sospensione per pregiudizialità del proprio giudizio rispetto a quello della società, lamentando che la CTR avesse deciso l'accertamento a suo carico senza attendere l'esito definitivo della causa societaria o quantomeno senza disporre la riunione dei procedimenti. La Cassazione ha esaminato preliminarmente i motivi della società e li ha ritenuti infondati: ha accertato che il PVC era stato redatto e consegnato alla società nella persona del legale rappresentante pro tempore, che l'avviso era stato notificato presso la sede sociale nelle mani dello stesso legale rappresentante, e ha affermato che la notifica alla persona giuridica è validamente eseguita secondo l'art. 145 c.p.c. e l'art. 60 d.P.R. 600/1973; ha inoltre escluso sia la denunciata decadenza sia il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la mancata specifica contestazione dell'Ufficio non equivale ad ammissione nel processo tributario. Quanto al socio, la Corte ha ribadito che l'accertamento verso la società a ristretta base è antecedente logico-giuridico di quello verso il socio, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, poiché i due giudizi erano stati riuniti in Cassazione e, quindi, l'eventuale questione di sospensione ex art. 295 c.p.c. aveva perso rilievo processuale.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi; ha rigettato il ricorso della società, ritenendo regolare la notifica dell'avviso di accertamento e infondate le eccezioni di nullità e decadenza; ha dichiarato inammissibile il ricorso del socio, perché la dedotta pregiudizialità non conservava interesse dopo la riunione dei giudizi in cassazione. Le spese sono state poste a carico di entrambi i ricorrenti, con ulteriore importo dovuto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia, escluso in concreto perché la sentenza d'appello aveva deciso sui capi rilevanti.
La mancata specifica contestazione dell'Ufficio non è stata ritenuta sufficiente a determinare ammissione dei fatti nel processo tributario.
Invocato per la sospensione per pregiudizialità; la Corte ha escluso l'interesse alla censura dopo la riunione dei ricorsi in Cassazione.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in tema di riunione/sospensione nel processo tributario, ma la censura è stata respinta.
La notifica alla persona giuridica è valida se eseguita presso la sede mediante consegna al rappresentante legale o a soggetti legittimati.
Richiamato come disposizione applicabile, in via di rinvio, alla notificazione delle persone giuridiche nei casi previsti dall'art. 145 c.p.c.
Richiamato come disposizione applicabile, in via di rinvio, alla notificazione delle persone giuridiche nei casi previsti dall'art. 145 c.p.c.
Richiamato come modalità residuale di notifica qualora non sia possibile eseguire la notificazione con le forme ordinarie.
Richiamato come disposizione applicabile, in via di rinvio, alla notificazione delle persone giuridiche nei casi previsti dall'art. 145 c.p.c.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
La notifica dell'avviso di accertamento alla società deve avvenire secondo le regole previste per le persone giuridiche e i soggetti legittimati a ricevere l'atto.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Il termine dilatorio di 60 giorni è stato ritenuto rispettato perché il PVC era stato redatto e consegnato prima dell'avviso di accertamento.
art. 47, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dalla CTR per qualificare come reddito di capitale il 40% degli utili percepiti dal socio.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla CTR per la determinazione del reddito di capitale derivante dai maggiori utili societari.
Citato nel primo motivo della società, ma senza accoglimento della censura.
art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997
Citato nel primo motivo della società, ma senza accoglimento della censura.
Citato nel primo motivo della società, ma senza accoglimento della censura.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Citato nel primo motivo della società, ma senza accoglimento della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La notificazione di un avviso di accertamento a una società di capitali è valida se effettuata presso la sede sociale e consegnata al legale rappresentante pro tempore o ad altro soggetto legittimato, secondo il sistema dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973.
- Nel processo tributario, l'eccezione di omessa pronuncia richiede la completa mancanza di decisione su un capo autonomamente apprezzabile; non sussiste quando la sentenza abbia comunque deciso la domanda o l'eccezione, anche implicitamente o in modo incompatibile con la prospettazione di parte.
- La mancata presa di posizione specifica dell'Ufficio su deduzioni subordinate del contribuente non equivale, di per sé, ad ammissione dei fatti allegati, né restringe il thema decidendum nei termini del processo civile ordinario.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento definitivo nei confronti della società costituisce antecedente logico-giuridico di quello emesso nei confronti del socio per utili extracontabili; tuttavia, la censura sulla necessità di sospensione perde interesse se i giudizi sono riuniti e vengono decisi congiuntamente.
- La violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 presuppone che il PVC non sia stato validamente redatto o consegnato prima dell'emissione dell'avviso; in presenza di tale consegna, la censura di decadenza è infondata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24575/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24578/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24580/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24584/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24587/2025 del 05/09/2025
- ordinanza_civile · 5 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24592/2025 del 05/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →