Cassazione Civile, Ordinanza n. 24592/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato, dopo avere assistito due soggetti in un giudizio di appello avente ad oggetto pretese risarcitorie di rilevante importo, ha chiesto la liquidazione giudiziale del proprio compenso nei confronti dei clienti. In sede di merito aveva domandato che il compenso fosse calcolato sul parametro medio del d.m. 55/2014, sul valore della lite desumibile dalle domande proposte, trattando separatamente le posizioni dei due assistiti e applicando la maggiorazione prevista per la presenza di più controparti. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente la domanda, liquidando un importo inferiore e ponendo il pagamento in solido a carico dei due clienti. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) omesso esame di documenti e fatti decisivi, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto indeterminabile il valore della lite anziché valorizzare le somme richieste nelle domande; 2) violazione dell'art. 5, comma 2, d.m. 55/2014, per avere il giudice qualificato la controversia come di valore indeterminabile e di particolare importanza; 3) violazione dell'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, sostenendo che occorressero due compensi distinti poiché le due difese avrebbero richiesto questioni diverse; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere applicato la maggiorazione del 30% per la presenza di una seconda controparte appellata. Il resistente ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato l'art. 5 d.m. 55/2014, valorizzando il valore effettivo della controversia e ritenendo congruo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, alla luce della particolare importanza della lite. Ha rigettato anche il terzo motivo, chiarendo che, quando l'avvocato assiste più parti aventi la stessa posizione processuale, spetta un unico compenso, da maggiorare ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014; non si devono quindi liquidare compensi separati solo perché le posizioni difensive siano articolate. Ha inoltre ritenuto inammissibile il quarto motivo nella parte in cui mirava a sindacare la valutazione di fatto compiuta dalla Corte d'appello circa la mancanza di autonoma difesa della seconda controparte; in ogni caso ha rilevato che la motivazione del giudice di merito sulla mancata applicazione dell'ulteriore aumento era sufficiente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari del resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo ex n. 5 non può essere utilizzato per censurare una mera valutazione di prove o atti processuali quando si contesta, in sostanza, l'apprezzamento di merito del giudice.
Per la liquidazione del compenso va considerato il valore corrispondente all'entità della domanda, ma occorre guardare al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.
Quando l'avvocato assiste più soggetti, il compenso unico può essere maggiorato in ragione della pluralità delle parti; la misura dell'aumento e il tipo di compenso base dipendono dalla identità o diversità delle pretese e dalla fase temporale della prestazione.
La nozione di "parti aventi la stessa posizione processuale" riguarda soggetti accomunati dalla medesima posizione di attore, convenuto o interventore.
Non ricorre litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali sul piano processuale, sicché l'impugnazione proposta solo contro uno di essi può proseguire senza integrazione del contraddittorio verso gli altri.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, il valore della controversia non va determinato in modo meramente aritmetico sulla base della domanda, ma può essere parametrato al valore effettivo della lite quando quello presunto risulti manifestamente inadeguato rispetto agli interessi concretamente perseguiti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la censura investe la valutazione degli atti e delle prove compiuta dal giudice di merito e mira, in realtà, a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- Quando un difensore assiste più parti aventi la medesima posizione processuale, spetta un unico compenso professionale, maggiorabile secondo il d.m. 55/2014, e non una pluralità di compensi distinti solo perché le difese presentino articolazioni diverse.
- La maggiorazione per la pluralità di parti va applicata secondo la disciplina temporale vigente al momento della prestazione professionale e richiede una motivazione del giudice sulla concreta incidenza della pluralità dei soggetti assistiti o controinteressati.
- La solidarietà passiva sostanziale non comporta, di regola, inscindibilità processuale del giudizio di impugnazione, sicché l'impugnazione proposta nei confronti di uno solo dei coobbligati può proseguire senza necessità di integrazione del contraddittorio verso gli altri.
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