Cassazione Civile, Ordinanza n. 24578/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento ICI/IMU per gli anni d’imposta 2001-2004 emessi nei confronti di una società agricola proprietaria di un terreno e di un opificio. Il giudice tributario regionale aveva confermato la cessata materia del contendere per il 2001 e, per gli anni 2002-2004, aveva escluso l’assoggettamento a imposta sia dell’opificio sia del terreno, ritenendoli pertinenze di terreni agricoli coltivati dalla società, in quanto il fabbricato era adibito alla lavorazione/trasformazione vinicola dei prodotti del fondo. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 2 d.lgs. 504/1992, dell’art. 9, commi 3 e 3-bis, l. 557/1993 e dell’art. 7, comma 2-bis, l. 70/2011, contestando il riconoscimento della ruralità/esenzione dell’opificio accatastato in categoria D/7 anziché D/10 e la mancata considerazione dell’onere di impugnare il classamento; con il secondo deduceva violazione dell’art. 2 d.lgs. 504/1992, dell’art. 817 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., contestando l’esclusione della tassazione del terreno edificabile qualificato come pertinenza dell’opificio; il terzo motivo restava assorbito. La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini dell’esenzione ICI, rileva la classificazione catastale come immobile rurale e, se il bene è iscritto in diversa categoria, il contribuente deve impugnare l’atto di classamento; inoltre, il riconoscimento retroattivo della ruralità richiede una specifica annotazione, assente nel caso di specie. Conseguentemente, venendo meno la ruralità dell’opificio, cade anche l’esenzione del terreno fondata sulla pretesa pertinenzialità, che comunque non risultava oggetto di accertamento fattuale compiuto dalla CTR.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso del Comune, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione di Sassari, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda per gli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, accerti in fatto se il terreno possa qualificarsi pertinenza del fabbricato e ridetermini l’imposta dovuta; il rinvio comprende anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Per l’anno 2001 resta ferma la cessata materia del contendere, non impugnata e quindi coperta da giudicato interno.
Norme richiamate
Per l’ICI rileva l’esenzione solo nei casi previsti dalla legge; un bene accatastato in categoria diversa da quella rurale non beneficia automaticamente del trattamento agevolato.
art. 9, commi 3 e 3-bis, l. n. 557 del 1993
La ruralità del fabbricato va correlata ai requisiti normativi e alla relativa classificazione catastale, non alla sola destinazione economica del bene.
art. 7, comma 2-bis, l. n. 70 del 2011
Richiamato dal ricorrente quale norma rilevante in tema di ruralità/censimento catastale degli immobili, ma la decisione valorizza soprattutto la classificazione catastale e l’annotazione.
art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207 del 2008
L’esenzione ICI per i fabbricati rurali presuppone l’iscrizione del bene nella categoria catastale rurale prevista dalla legge.
Norma di conversione richiamata in relazione al regime esonerativo dei fabbricati rurali.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992
La non soggezione all’imposta dipende dall’inquadramento catastale e dai requisiti di ruralità del fabbricato.
art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102 del 2013
Il riconoscimento retroattivo della ruralità richiede una specifica annotazione in atti; in mancanza, non opera l’effetto retroattivo.
Norma di conversione richiamata per la disciplina dell’annotazione catastale rilevante ai fini della ruralità.
La pertinenzialità richiede un accertamento in fatto del rapporto di servizio o ornamento tra bene principale e accessorio; non basta una mera affermazione apodittica.
Il giudice deve fondare la decisione sui fatti ritualmente acquisiti e non può escludere la tassazione senza un adeguato accertamento fattuale della pertinenzialità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure sono state veicolate come violazioni di legge.
Massime di principio
- In tema di ICI, l’esenzione per fabbricati rurali dipende primariamente dalla classificazione catastale del bene; se l’immobile è censito in categoria diversa da quella rurale, il contribuente che invochi l’agevolazione deve impugnare l’atto di classamento.
- Il riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi richiede una specifica annotazione catastale, essendo tale annotazione il dato decisivo ai fini dell’agevolazione.
- Un fabbricato accatastato in categoria D/7 non può ottenere l’esenzione come immobile rurale in assenza di classamento D/10 o della necessaria annotazione prevista dalla disciplina sopravvenuta.
- La qualificazione di un terreno come pertinenza di un fabbricato, con conseguente esclusione dall’imposta, presuppone un accertamento di fatto puntuale sul vincolo pertinenziale e non può essere desunta automaticamente dalla sola destinazione economica del fabbricato.
- Se viene meno il presupposto dell’esenzione del fabbricato, non può automaticamente permanere l’esenzione del terreno sulla base della pretesa pertinenzialità; occorre una distinta verifica del rapporto tra i beni.
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