Cassazione Civile, Ordinanza n. 24587/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel fallimento di una società, il tribunale ha liquidato al curatore il compenso finale assumendo, ai fini del calcolo, un attivo realizzato di oltre 428 mila euro. La ricorrente ha censurato il decreto con un unico motivo, deducendo insufficienza o apparenza della motivazione, contraddittorietà e violazione di norme, sostenendo che la parte quasi totale dell’attivo considerato proveniva in realtà dalla vendita di un immobile gravato da ipoteca nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore fondiario; per tale ragione, secondo la ricorrente, quell’importo non avrebbe dovuto essere incluso nell’"attivo realizzato" del fallimento, salvo che il curatore avesse effettivamente partecipato all’esecuzione svolgendo attività utile per la massa. Il decreto impugnato, invece, si sarebbe limitato a richiamare in modo stereotipato l’attivo e il passivo, senza spiegare le ragioni della inclusione di quel ricavato né i parametri concreti applicati per determinare il compenso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per carenza di motivazione del decreto di liquidazione. Ha ribadito che il provvedimento che liquida il compenso al curatore deve indicare specificamente le opzioni discrezionali e i parametri utilizzati; la motivazione può anche essere implicita, ma solo se desumibile dagli atti e con espliciti richiami ai criteri applicati. Nel caso concreto il decreto era redatto in forma meramente stereotipata e non spiegava se e perché l’importo derivante dalla procedura esecutiva individuale potesse essere computato nell’attivo fallimentare, né se il curatore avesse svolto attività diretta a procurare una concreta utilità per la massa. Per tale ragione il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La liquidazione del compenso del curatore deve essere effettuata secondo i parametri normativi e regolamentari richiamati dalla disposizione; il giudice deve motivare le scelte compiute nel determinarlo.
art. 111 Cost.
La motivazione solo apparente o del tutto mancante del decreto di liquidazione è denunciabile con ricorso straordinario per cassazione.
Le percentuali di compenso vanno applicate tenendo conto dell'attivo realizzato e dei parametri rilevanti, che devono essere esplicitati nel provvedimento.
Massime di principio
- Il decreto di liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivato, indicando i criteri e le opzioni discrezionali seguiti dal giudice; una motivazione meramente stereotipata o apparente è nulla e censurabile in cassazione.
- Ai fini della determinazione del compenso del curatore, non ogni importo confluito nella procedura può essere automaticamente incluso nell'"attivo realizzato": occorre verificare se il curatore abbia effettivamente contribuito a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, specie quando il ricavato provenga da una esecuzione individuale del creditore fondiario.
- La motivazione del provvedimento di liquidazione può essere anche implicita, ma solo se integra il contenuto dell'istanza e degli allegati con richiami espliciti ai parametri applicati; non basta il mero richiamo generico all'attività prestata o ai risultati raggiunti.
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